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Per debiti sino a € 25.000 non si fallisce più!

tag  debiti  decreto  legislativo  2006  . 

07/01/2014

Il decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, in vigore dal 16 luglio 2006, ha modificato in modo significativo le condizioni della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. Il decreto legislativo prevede che "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro 25.000. 

Con questa riforma i creditori che vantano contro l'imprenditore commerciale crediti inferiori alla somma di € 25.000 non hanno più contro il loro debitore la forte e persuasiva arma di pressione rappresentata dall'istanza di fallimento. 

L'imprenditore commerciale, se la sua complessiva insolvenza non supera la soglia indicata dalla nuova normativa, può tranquillamente non adempiere la sua obbligazione avendo la certezza che, rispetto al passato, non potrà subire la dichiarazione di fallimento. 

La norma è veramente ingiusta, particolarmente per i creditori modesti, per quelle persone cioè che, lavoratori o consumatori, vantano crediti che non superano la sproporzionata soglia prevista dal legislatore. Questa previsione non si giustifica in alcun modo. 

Si tratta di un premio legislativo iniquo, concesso a chi non onora i suoi impegni, con il conseguente intollerabile e parallelo sacrificio di chi vanta il credito.

La norma colpisce in particolar modo quei soggetti che intrattengono rapporti commerciali modesti che così restano privi di una tutela efficace delle loro ragioni creditorie.