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Sospensione sfratti uso abitazione

tag  sospensione  sfratti  riduzione  disagio  abitativo 

07/01/2014

Legge 8 febbraio 2007, n. 9: interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali e modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007 (entrata in vigore il giorno successivo) e prevede la sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, "al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali" come recita l'art. 1. Non si può dunque invocare la menzionata legge per i procedimenti esecutivi di sfratto per morosità, né per immobili adibito ad uso diverso dall'abitazione. 

I presupposti per beneficiare della sospensione sono i seguenti: 
- pendenza di procedura esecutiva di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione; 
- residenza nei comuni capoluoghi di Provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004. 

Il conduttore, poi, per beneficiare della sospensione, oltre ai requisiti di cui sopra, deve avere un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, essere lui stesso o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. 

La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all’articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 185. 

Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall’articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l’attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

Il conduttore, inoltre, può decadere dal beneficio della sospensione: e ciò accade qualora non provveda al pagamento del canone nei limiti indicati dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l’applicazione dell’articolo 55 della medesima legge. 

Vi è poi da aggiungere che la sospensione non opera nei confronti del locatore che dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima (cioè i requisiti di cui sopra) o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell’abitazione. In parole povere, a parità di condizioni di reddito, età e stato famigliare, la legge accorda la preferenza al locatore, escludendo quindi il conduttore dal beneficio della sospensione. Naturalmente, le condizioni disagiate del locatore, o la necessità dell'abitazione dovranno essere puntualmente dimostrate ai sensi di legge. 

La legge prevede poi anche alcuni benefici fiscali per compensare i locatori del "disagio" derivante dalla sospensione della procedura di rilascio. Infatti, i proprietari degli immobili locati ai conduttori nei confronti dei quali pende la procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, per tutto il periodo di sospensione della procedura esecutiva, godono dei benefici di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86 (in parole povere, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione). Ancora, a favore dei medesimi proprietari i Comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Questo per quanto riguarda il versante pratico della legge. 

Gli ultimi articoli, invece, sono dedicati all'istituzione di apposite Commissioni, nei Comuni individuati nell’articolo 1, con durata di diciotto mesi, per l’eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell’autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti disagiati, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo convocano le commissioni e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del Sindaco del Comune interessato all’esecuzione di rilascio e del Questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, nonché di un rappresentante dell’Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio. Infine, la legge si chiude con alcune modificazioni alla legislazione vigente. 

Da ultimo, la legge si chiude con le modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, aggiungendo al terzo comma dell’articolo 27, dopo la parola: «alberghiere» le seguenti: «o all’esercizio di attività teatrali» e al primo comma dell’articolo 28, dopo la parola: «alberghiere» sono inserite le seguenti: «o all’esercizio di attività teatrali»; e statuendo, che le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 27 e al primo comma dell’articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati dalla legge di cui si discute, si applicano anche agli immobili adibiti all’esercizio di attività teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosità. Tali contratti, inoltre, alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge 9/2007, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facoltà delle parti di pattuire una durata maggiore; ed è facoltà del locatore di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione prevista all’articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del canone che già risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le disposizioni dell’articolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392. 

Milano, 4 giugno 2007 

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