24/03/2025
La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025, ha respinto il ricorso presentato dall’azienda contro un ex dirigente, confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento dello stesso. La decisione ribadisce un principio chiave in materia di controlli difensivi sui lavoratori, stabilendo che l'uso di dati prelevati prima dell'insorgere di un fondato sospetto viola lo Statuto dei Lavoratori.
Il contenzioso nasce dal licenziamento, avvenuto il 23 febbraio 2017, di un vicedirettore generale di TIP, motivato dalla presunta violazione di condotte aziendali. Il datore di lavoro aveva basato la propria decisione su controlli informatici che avevano analizzato le e-mail del dirigente inviate nel gennaio 2017, ovvero prima dell'alert generato dal sistema l'8 febbraio dello stesso anno.
La Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio dopo una precedente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 34092/2021), aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, evidenziando che la società aveva effettuato un controllo retroattivo su dati raccolti e conservati prima dell'emersione del sospetto di condotta illecita.
La Suprema Corte ha ribadito che il controllo sui lavoratori, anche tramite strumenti tecnologici, è legittimo solo se eseguito successivamente all'insorgere di un fondato sospetto e se volto alla tutela di beni aziendali o alla prevenzione di illeciti. Tuttavia, tali controlli non possono riguardare dati acquisiti in precedenza, poiché ciò costituirebbe una violazione delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4).
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che:
Questa pronuncia è un severo richiamo dei principi che governano la materia dei controlli sui dipendenti. Il bilanciamento tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori è un tema centrale.
Il rispetto dei principi di legalità e proporzionalità diventa essenziale per evitare il rischio di rovinosi contenziosi.
Milano gennaio 2025
Avv. Biagio Cartillone
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