19/01/2025
Il 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza cruciale riguardante la tutela dei diritti dei collaboratori domestici.
La Corte ha stabilito che gli articoli 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ostano a una normativa nazionale che esenta i datori di lavoro domestico dall'obbligo di registrare l'orario di lavoro dei collaboratori domestici.
Questa decisione è nata da una controversia in Spagna, dove una collaboratrice domestica, HJ, ha contestato il suo licenziamento e ha richiesto il pagamento delle ore di lavoro straordinario e dei giorni di ferie non goduti.
La Corte ha sottolineato che l'assenza di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro rende eccessivamente difficile per i lavoratori far valere i propri diritti, esponendoli a potenziali abusi.
La sentenza impone agli Stati membri di garantire che i datori di lavoro domestico istituiscano un sistema che consenta di misurare in modo obiettivo e affidabile la durata dell'orario di lavoro giornaliero dei collaboratori domestici, assicurando così una protezione efficace delle loro condizioni di vita e di lavoro.
I principi affermati dalla Corte Europea ben possono essere applicati anche a tutti gli altri settori, indipendentemente dal tipo di attività.
Questa sentenza è un importante richiamo per tutti i datori di lavoro a rispettare i diritti dei lavoratori, assicurando condizioni di lavoro dignitose e conformi alle normative europee.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo