16/05/2024
L’INPS chiede all’azienda il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per 26 lavoratori che avevano maturato il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma vi avevano rinunciato in sede di conciliazione. I lavoratori, in precedenza, erano stati messi in mobilità con comunicazione dei licenziamenti all’Ufficio territoriale del lavoro, all’esito della procedura di licenziamento collettivo.
La Corte d’Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto il diritto dell’INPS a ottenere il versamento dei contributi previdenziali sugli importi dell’indennità sostitutiva del preavviso, non avendo i lavoratori interessati il potere di rinunciarvi. L’azienda, insoddisfatta della decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione.
L’azienda si è difesa sostenendo che il rapporto di lavoro si era risolto non per licenziamento, ma consensualmente con l’atto di transazione. In considerazione di ciò, non era dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso e, di conseguenza, non dovevano essere versati i contributi previdenziali su tale indennità. Questa tesi difensiva non è stata accolta dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto che il rapporto di lavoro si fosse risolto per volontà riconducibile all’azienda e non per consenso reciproco delle parti.
Intervenendo sulla controversia, la Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso dell’azienda, affermando che:
“L'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano soddisfatti o meno gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunciato ai suoi diritti; pertanto, attesa l'autonomia dei due rapporti, lavorativo e previdenziale, la transazione non spiega effetti nei confronti dell'ente previdenziale che fa valere il credito contributivo.
Questa Corte, in tema, ha già precisato in linea generale che le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l'INPS può azionare il credito contributivo provando – con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito – quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore.
Nel medesimo senso si è detto che la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta. L'obbligo contributivo del datore di lavoro, infatti, sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati, in tutto o in parte, soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunciato ai suoi diritti; pertanto, attesa l'autonomia tra i due rapporti, la transazione suddetta non spiega effetti riflessi nel giudizio con cui l'INPS fa valere il credito contributivo.
Per altro verso, con specifico riferimento all'indennità di preavviso, va ricordato che l'assoggettamento dell'indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell'indennità. È nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità. Se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinuncia al diritto all'indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull'obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente, perché il negozio abdicativo proviene da un soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS).
Con l'intimazione del licenziamento, l'indennità sostitutiva del preavviso rientra nel novero di «tutto ciò che ha diritto di ricevere» il lavoratore e viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile, per quanto detto, all'effettiva erogazione e, dunque, all'argomento difensivo dell’essere o meno entrata nel patrimonio del lavoratore.
Può dunque affermarsi che, attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, tale rinuncia non incide in alcun modo né sulle modalità di cessazione del rapporto rilevanti ai fini previdenziali (essendo queste ricollegabili al recesso datoriale) né – anche per l'indisponibilità, in ogni caso, dell'obbligazione contributiva – sull'obbligo che il datore di lavoro ha verso l'INPS, soggetto terzo rispetto all'intervenuta conciliazione, per il pagamento dei contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso.”
Cass. civ., sez. lav., ordinanza, 5 gennaio 2024, n. 395.
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