27/02/2024
I vigili del fuoco addetti ai servizi antincendio di una base USA di stanza nel territorio italiano hanno promosso un’azione giudiziaria avanti il Tribunale di Napoli per ottenere dal loro datore di lavoro la corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario per le 8 ore di prestazione notturna, svolte per ogni turno di lavoro, con detrazione della indennità di pernottamento percepita e riconosciuta dal contratto collettivo. Dalle ore 22 alle ore 6 i dipendenti erano obbligati a riposare in stanze da letto all'interno della base militare, per poter intervenire in caso di eventuale incendio; nel caso in cui vi fosse l'effettuazione di interventi, che avvenivano raramente, erano remunerati per questa specifica prestazione aggiuntiva. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda, perché il pernottamento sul luogo di lavoro, che è remunerato con una indennità di pernottamento prevista dal contratto collettivo, non poteva essere considerato come orario di lavoro effettivo ma come periodo di riposo intermedio. I lavoratori interessati, però, hanno rivendicato il diritto ad avere il riconoscimento di queste ore di reperibilità come lavoro straordinario effettivo, contrariamente a quanto previsto dal contratto collettivo che prevede una semplice indennità.
I lavoratori hanno così proposto ricorso in Cassazione, richiamando i principi espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea che in più occasioni aveva qualificato come orario di lavoro i periodi di reperibilità, anche senza permanenza sul luogo di lavoro.
La Corte di Cassazione ha confermato, però, la decisione della Corte di Appello di Napoli ma ha cambiato la motivazione della decisione.
Per la Cassazione è legittima la previsione di un contratto collettivo che disciplini in modo diverso i periodi nel corso dei quali sono stati realmente eseguite le prestazioni di lavoro e quelli durante i quali non è stato realizzato nessun lavoro effettivo. Entrambi i periodi ben possono essere considerati come orario di lavoro effettivo ma possono essere trattati economicamente in modo diverso: per uno prevedere l'obbligo della corresponsione della retribuzione piena e per l'altro, invece, una semplice indennità. Il contratto collettivo che disciplina la materia, prevedendo un diverso trattamento per i due diversi periodi di lavoro, non contrasta con nessuna norma europea e con nessuna norma del diritto italiano. (Cassazione civile sez. lav., 22/11/2023, n.32418).
I lavoratori ricorrenti e gli eredi per quelli defunti, con il rigetto della loro domanda, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali a favore dell'azienda nonostante che la Corte di cassazione abbia cambiato la motivazione della decisione della Corte di Appello, che evidentemente non aveva costruito in modo corretto i principi di diritto da applicare nella controversia. La condanna dei lavoratori al pagamento delle spese processuali ha un chiaro intento deflazionistico del contenzioso giudiziario. I tempi e i carichi della giustizia, ai tempi nostri, si alleggeriscono in primis scoraggiando il contenzioso e in particolare i lavoratori.
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