28/07/2022
Un lavoratore dipendente, componente della RSU, è stato trasferito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in altra sede di lavoro per ragione di incompatibilità ambientale a causa di un procedimento penale cui il lavoratore era stato sottoposto per iniziativa della locale Procura della Repubblica. Nella sua sede, il lavoratore avrebbe dovuto continuare a svolgere la propria attività lavorativa a contatto diretto con il personale della Guardia di Finanza che aveva svolto le indagini su di lui e dalle quali era scaturito il procedimento penale stesso. Su queste ragioni è stato disposto il trasferimento in altra sede, senza chiedere alcuna preventiva autorizzazione all'organizzazione sindacale di appartenenza.
Il Tribunale e la Corte di Appello hanno dichiarato il trasferimento illegittimo. Il trasferimento poteva essere disposto solo con il previo nullaosta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Le ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, non possono “condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell'attività sindacale”, tutelata dall'articolo 22 della legge numero 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).
L’Agenzia delle Dogane, soggetto di diritto pubblico, non soddisfatta della decisione nei 2 giudici di merito, si è rivolta alla Corte di cassazione sostenendo che l’onere di richiedere il nullaosta l’organizzazione sindacale di appartenenza non sussista quando il trasferimento è originato da fatti che “abbiano determinato in capo all’interessato l’avvio di un procedimento penale e, comunque, da eventi patologici che nulla avrebbero a che vedere con le relazioni sindacali”.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso perché l’agenzia non ha colto "l'effettiva ratio decidendi che si fonda sul richiamo alle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro puntualmente regolate nella legge numero 300 del 1970," il trasferimento disposto nei confronti di un dirigente sindacale, senza l'osservanza delle formalità prescritte, è inficiato da una presunzione di anti sindacalità."
Ed ancora, “l’ulteriore tesi del ricorrente (ndr azienda) in ordine all'inapplicabilità dell'onere di richiedere il previo "nulla osta" per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, viepiù se legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato, mira a delineare, senza il supporto di pertinenti elementi logico-argomentativi, un immotivato restringimento della portata applicativa dell'art. 22, dello Statuto dei lavoratori, contrastante con la ratio della disposizione "diretta ad evitare pregiudizi all'attività sindacale nel luogo di lavoro in cui è chiamato ad operare il componente della R.S.U. interessato al trasferimento". (Cass. civ., sez. lav., ord., 30 giugno 2022, n. 20827).
La Cassazione ha sfruttato l’occasione della sua pronuncia anche per ribadire che il lavoratore ha la personale legittimazione ad agire per far valere le pretese di antisindacalità del comportamento aziendale non essendo riconducibile questo interesse alla sola organizzazione sindacale coinvolta. La Corte ha così affermato che "lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l’illegittimità del trasferimento per mancata richiesta del nulla osta sindacale prescritto dall'articolo 22 dello statuto dei lavoratori".
Il caso esaminato dalla Corte ha ad oggetto un rapporto di lavoro di diritto pubblico poiché l'interessato è dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I principi affermati, però, valgono anche per il rapporto di lavoro di diritto privato.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente sindacale, così come qualsiasi altro trasferimento, anche se giustificato dalle comprovate ragioni organizzative, produttive o sostitutive, può essere adottato solo con il preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Questo nullaosta preventivo è condizione essenziale per poter legittimamente trasferire da un posto all’altro chi riveste la qualità di componente della RSU, senza eccezioni.
La tutela dell’attività sindacale sul luogo di lavoro, così come disciplinata dallo Statuto dei lavoratori, è fortissima.
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