02/01/2022
“Come più volte affermato da questa Corte, non può porsi una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove ci si dolga sia, nella sostanza, di una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o ancora abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”. Cassazione civile sez. lav., 03/12/2021, dep. 03/12/2021), n.38209.