23/06/2021
Un lavoratore ha sottoscritto un verbale di transazione con l’azienda usufruendo dell’assistenza sindacale. Il lavoratore, però, dopo aver sottoscritto quest’atto ha ritenuto di doverlo impugnare avanti il tribunale chiedendo che fosse dichiarata la sua nullità. Il lavoratore, a sostegno di questa sua domanda, ha assunto che, in occasione della sottoscrizione dell’atto, non ha avuto una tutela giuridica effettiva da parte del rappresentante sindacale che si è limitato ad essere solo presente, senza essersi personalmente conosciuti prima né aver ricevuto informazioni sul contenuto dell’accordo che, poi, ha sottoscritto. Il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, dopo, hanno respinto la sua domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la erroneità in diritto della decisione che lo ha visto soccombente. La Cassazione, però, ha respinto il ricorso spiegando il perché di questa decisione. Per la cassazione “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura”. L’assistenza sindacale ha la funzione di sottrarre il lavoratore alla condizione di inferiorità che, secondo lo spirito della legge, potrebbe indurlo altrimenti ad accettare e sottoscrivere accordi svantaggiosi. Fatta questa premessa la cassazione ha respinto la domanda del lavoratore perché ha ritenuto “sufficiente alla realizzazione di tale scopo l’idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l’assistenza prevista dalla legge; posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l’adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta”. Cassazione civile sez. lav., 09/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 09/06/2021), n.16154.
L’atto di transazione, sottoscritto al di fuori delle sedi protette previste esplicitamente per legge (autorità giudiziaria, uffici del lavoro, enti bilaterali di natura sindacale, enti di certificazione, arbitrati), in materia di diritti inderogabili, decorsi i sei mesi dalla sua sottoscrizione non è più impugnabile dal lavoratore. Oltre i 6 mesi dalla data di sottoscrizione, l’atto di transazione può essere impugnato dal lavoratore solo per vizi del consenso nella formazione dell’atto di transazione come può essere l’errore in fatto e l’errore di diritto oppure la violenza psicologica o anche fisica. Nel caso in cui nella formazione dell’atto di transazione ha partecipato un sindacalista che ha prestato la sua assistenza a favore del lavoratore, questi vizi del consenso, astrattamente idonei ad inficiare la validità dell’atto, ben difficilmente possono essere provati e conseguentemente riconosciuti dall’autorità giudiziaria per annullare l’atto come sta a dimostrare questa controversia che abbiamo esaminato. Il lavoratore per ottenere l’annullamento di quell’atto che a suo giudizio lo ha penalizzato ha un pesante onere probatorio da assolvere perché non può limitarsi semplicemente ad affermare di essere stato in qualche modo raggirato o turlupinato dall’azienda, in concorso con il sindacalista, ma deve offrire al giudice i fatti specifici posti a sostegno di queste sue affermazioni.
La Cassazione con questa sentenza ha riconosciuto l’utile e proficua funzione dell’assistenza sindacale anche negli atti di transazione individuale delle controversie perché dà certezza a questi atti che ben difficilmente in sede giudiziaria potranno essere impugnate con successo.
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