04/06/2021
Un’impiegata si è rivolta al Tribunale di Milano lamentando la illegittimità del suo licenziamento intimato dalla Peugeot Citroen Retail Italia al termine della procedura di un licenziamento collettivo, in cui si denunciava un esubero di 7 unità lavorative.
In particolare la ricorrente, impiegata inquadrata nel 2 livello, lamentava di aver sempre svolto la mansione di "antenna garanzia" allorquando, a seguito della soppressione della relativa mansione, era stata adibita ad altre mansioni per poi essere licenziata dall’azienda nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo in quanto la mansione da ultimo svolta, ossia quella di "addetto archivio", alla quale era adibita solo da alcuni mesi, era stata ritenuta in esubero.
La lavoratrice davanti al Tribunale, nel suo ricorso, lamentava che, essendo stata adibita dalla società alla mansione di "addetto archivio" solo "temporaneamente" e negli ultimi mesi della sua prestazione lavorativa, non avrebbe dovuto essere inserita dall’azienda tra i profili da considerare in esubero e da inserire nell’elenco definitivo dei lavoratori da licenziare.
Il Tribunale di Milano, accogliendo i motivi dell’impugnazione proposta dalla lavoratrice, ha annullato il licenziamento e ha condannato con ordinanza la società alla reintegra nell’impiegata nel posto di lavoro ed al pagamento dell’indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto che di fatto era stata percepita. Lo stesso Tribunale con la sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione proposto dall’azienda contro l’ordinanza di reintegrazione confermava definitivamente la sua precedente decisione, che aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro.
Contro questa sentenza proponeva reclamo in Corte d’Appello il datore di lavoro ma la Corte d’Appello di Milano rigettava il reclamo, condividendo gli accertamenti di fatto e le valutazioni in diritto già svolte da Tribunale.
La società, non soddisfatta, ha proposto ricorso in Cassazione.
La Cassazione con poche ma ferme e chiare parole, ha respinto i motivi dell’impugnazione della sentenza. La Cassazione ha ribadito “un elementare principio di civiltà giuridica e di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, quello secondo cui non è conforme a tali canoni il licenziamento di un dipendente addetto a mansioni diverse da quelle considerate in esubero ed adibita a queste ultime solo pochi mesi prima del recesso.” Il comportamento aziendale, improntato a scorrettezza contrattuale, è stato così severamente sanzionato perché il mutamento delle mansioni, adottato pochi mesi prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo, era stato utilizzato strumentalmente con l’intento fraudolento di licenziare la lavoratrice attraverso la procedura del licenziamento collettivo che sarebbe stata avviata da lì a qualche mese. Il tentativo aziendale, condannato all’insuccesso fin dall’inizio, non è sfuggito alla pesante censura univoca di Tribunale, Corte di Appello e Cassazione. Non poteva essere diversamente.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 14990, depositata il 28 maggio 2021.
AI CLIENTI DELLO STUDIO
Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la videoconferenza. Realizzare un sistema di videoconferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il collegamento via internet con banda larga é tutto quello che occorre. Il sistema consente di avere confronti e colloqui in via immediata, con risparmio di tempo e di costi da parte di tutti. Uno strumento eccezionale per il lavoro e per il collegamento tra i vostri uffici e lo studio.
La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo