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Le imprese appaltanti rispondono per obbligo solidale anche per il pagamento delle ferie e degli importi dovuti a titolo di riduzione dell’orario di lavoro (rol)

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31/03/2021

Si tratta di compensi dovuti a titolo retributivo

Si è discusso e si continua a discutere se per le ferie non godute e gli importi dovuti per la riduzione dell’orario di lavoro (rol) vi sia o meno l’obbligo solidale da parte delle imprese appaltanti nel caso in cui l’impresa appaltatrice datrice di lavoro non abbia provveduto ad erogare questi istituti ai lavorati utilizzati nell’appalto. La questione nasce dall’interpretazione che occorre dare alla previsione dell’art. 29 della legge 276/2003 che imporne questo obbligo definendolo come obbligo “retributivo”. Nel caso in cui i compensi di questi istituti si dovessero configurare come obbligo retributivo, l’appaltante ne deve garantire e provvedere al pagamento; nel caso in cui il loro mancato pagamento si dovesse definire come risarcimento del danno, che non è il medesimo concetto di retribuzione, questo obbligo non sussisterebbe.

Il tribunale di Milano giudice dott. Capelli in questa sentenza che commentiamo, ha visto come  protagonisti più lavoratori di una cooperativa datrice di lavoro appaltatrice di una commessa, ha accolto la tesi della sussistenza dell’obbligo solidale con questa tranciante motivazione:

“Per quanto concerne in particolare l'indennità sostitutiva delle ferie - che secondo alcune pronunce partecipa di una natura sia retributiva sia risarcitoria (Cass. 25 settembre 2004 n. 19303) -, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr. Cass. 10 maggio 2010 n. 11262; Cass. 25 settembre 2004 n. 19303 cit.).

L'indennità in esame deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto” (sentenza pronunciata nella causa n. 16880 R.G. 2013 del 26 settembre 2014). Per i medesimi motivi, deve essere accolta la domanda di condanna in via solidale anche per le somme dovute a titolo di rol.

Quanto precede impone di ritenere comunque tutte le somme predette comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 29 citato.”

Tribunale di Milano sez. Lavoro Sentenza n. 440/2021 pubblicata. il 26/02/2021