07/03/2021
Le misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza sanitaria hanno comportato la chiusura per provvedimento dell’autorità pubblica di molte attività commerciali particolarmente quelle suscettibili ai contatti personali. Gli esercenti si sono trovati in evidente stato di difficoltà perché da una parte continuano ad avere l’obbligo di corrispondere il canone di locazione alla proprietà e dall’altra non possono usare l’immobile locato per la loro attività commerciale. Questa situazione di emergenza può avere degli effetti sui rapporti di locazione che in qualche modo possono legittimare il conduttore ad omettere o ridurre il pagamento del suo canone di locazione? Il tribunale di Milano, sezione sesta, in un ricorso per provvedimento di urgenza del mese di luglio 2020, dato risposta negativa con la motivazione che riportiamo di seguito.
“La valutazione degli effetti giuridici delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica sui rapporti contrattuali in corso di esecuzione non può prescindere dall'esame degli interventi legislativi in materia, da cui emerge che il Legislatore ha avuto ben presente il problema del pagamento dei canoni di locazioni commerciali nel periodo da marzo a maggio 2020 ed ha ritenuto di intervenire disciplinando eccezionalmente solo talune ipotesi.
L'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020 n. 13, ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; tale disposizione, disciplinando gli effetti giuridici dell'inadempimento in termini di una possibile esclusione della responsabilità del debitore inadempiente, presuppone che inadempimento vi sia stato e che, dunque, l'obbligazione non si sia estinta per effetto delle misure di prevenzione e contenimento citate.
Con specifico riferimento alle locazioni commerciali, l'art. 65 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con il fine dichiarato di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento in questione, ha introdotto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1; l'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, ha poi previsto il credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tali disposizioni normative consentono, dunque, al conduttore che svolge la propria attività d'impresa presso l'immobile locato di beneficiare di un credito di imposta parametrato sull'ammontare dei canoni di locazione versati; tuttavia, le stesse implicano evidentemente l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone da parte del conduttore, anche tramite cessione del credito di imposta ove accettata dal locatore.
L'art. 95 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto, limitatamente ai canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, la mera sospensione dei termini per il pagamento sino al 31.5.2020, con previsione del versamento in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate a decorrere dal mese di giugno 2020.
L'art. 216 del citato D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha previsto, infine, limitatamente ai contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi, che la sospensione delle attività sportive disposta con i D.P.C.M. attuativi del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e del D.L. 25 marzo 2020n. 19 sia sempre valutata ai sensi degli articoli 1256,1464,1467 e 1468 c.c. e, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto; come conseguenza di tale squilibrio, è attribuito al conduttore il diritto ad una corrispondente riduzione del canone che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
Neppure tale intervento legislativo consente di concludere, quindi, nel senso di una automatica estinzione delle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione relativi ad esercizi commerciali e comunque limita il proprio ambito applicativo in modo espresso e specifico ai contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi. “
Per il tribunale, pertanto, il complesso delle previsioni legislative che abbiamo richiamato depone nel senso dell'insussistenza dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione per effetto delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza sanitaria.
Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.
Lo studio è ubicato nel centro storico di Milano, di fronte alla Rotonda della Besana, ed è adiacente al palazzo di giustizia di Milano. L'ubicazione é funzionale per le attività avanti tutti gli uffici giudiziari milanesi ( Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Tar Lombardia).
ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE
Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto.
Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si consente al cliente di essere costantemente aggiornato sull'iter processuale della sua posizione.
I documenti e gli atti più importanti della causa (verbali di udienza, ordinanze, sentenze, verbali di conciliazione) sono visibili e scaricabili con facilità. Tutti i dati sono così a disposizione del nostro assistito che, in qualsiasi momento, può liberamente consultarli e stamparne copia.
Il sistema dell'accesso remoto avviene tramite Internet e l'utilizzo di Firefox oppure di Chrome. Non bisogna utilizzare Explorer perché con questo sistema il collegamento non funziona. Bisogna inserire l'indirizzo del nostro server nell'apposito spazio. Vi sarà chiesto poi l'inserimento della vostra username e della password, riservate e personali, che vi abbiamo già inviato. In questo modo potrete accedere direttamente ai vostri dati della causa da noi gestita. Le modalità di accesso sono molto semplici ed immediate.
Se la password personale non dovesse essere ancora in vostro possesso, richiedetela che vi sarà trasmessa con la esatta descrizione della procedura da seguire. La password è strettamente personale e non deve essere comunicata a terzi estranei.