A- A A+

Le buste paga fanno prova contro la procedura fallimentare

tag  News 

16/01/2021

Ma devono avere la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro fallito

Il lavoratore ha chiesto l'ammissione allo stato passivo della somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto delle ultime tre mensilità di retribuzione che la società fallita non aveva corrisposto. Il giudice della procedura fallimentare non ammetteva il credito al passivo del fallimento; analoga decisione è stata assunta dal giudice dell'opposizione allo stato passivo al quale il lavoratore si era rivolto.

Contro questa decisione del Tribunale, il lavoratore interessato ha proposto ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione è stata costretta a dover rigettare il ricorso perché il lavoratore non aveva fornito giudizialmente né la prova documentale né quella testimoniale del rapporto di lavoro; la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi che disciplinano la materia.

1. Il curatore in sede di accertamento del passivo è un soggetto terzo; la stipulazione di un negozio giuridico in epoca anteriore al fallimento può essere oggetto di prova con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento;

2. le buste paga rilasciate del datore di lavoro successivamente fallito sono valide come prova contro la procedura fallimentare se risultano essere munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro del datore di lavoro, salva la facoltà della procedura fallimentare di poterle contestare con specifiche deduzioni e argomentazioni volti a dimostrarne l’infondatezza; la valutazione finale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il credito era stato giustamente escluso dall'ammissione al passivo perché le buste paga non avevano i requisiti richiesti dalla legge ed il lavoratore non aveva fornito la prova, nemmeno testimoniale, della sua prestazione lavorativa a favore dell'azienda fallita.

Nel caso esaminato non è stata data alcuna prova che il lavoratore avesse effettivamente reso la sua prestazione lavorativa a favore dell’azienda fallita.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 9 luglio 2020 – 7 gennaio 2021, n. 74