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Il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali sulle ferie non godute entro 18 mesi dalla loro maturazione

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28/12/2020

L'obbligo contributivo è autonomo e distinto dal rapporto contrattuale tra lavoratore e datore di lavoro

13 dipendenti non godono le ferie maturate nonostante che siano già decorsi 18 mesi. L'Inps con verbale di ispezione ha chiesto l'immediato pagamento della contribuzione sugli importi dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute anche se non ancora pagate . La corte di appello ha accolto il ricorso dell'azienda sostenendo il divieto di monetizzare il loro mancato pagamento se non quando il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato. Da questo ne consegue l'inesistenza del relativo obbligo contributivo richiedendosi per la sua esistenza il presupposto di fatto della cessazione del rapporto di lavoro per l'insorgere di questo diritto.
La corte di cassazione è stata di contrario avviso perché nel nostro ordinamento "il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti".
Per la cassazione costituisce base contributiva imponibile l'importo corrispondente alla indennità per le ferie non godute nell'ipotesi in cui sia decorso il termine previsto dei 18 mesi dalla loro maturazione a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26160.