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DALLA CASSAFORTE DELLA CAMERA DELL’ALBERGO SCOMPARE IL DENARO:

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29/06/2020

I VARI DISPOSITIVI DI SORVEGLIANZA INCASTRANO IL DIPENDENTE DELL’ALBERGO

Una giovane coppia prenota una stanza in albergo; dopo aver preso possesso della camera, custodiscono nella cassaforte oltre 1000 € che, però, quando la riaprono non vengono più trovati. Del furto è accusato il facchino che li aveva accompagnati in camera con i bagagli.

Il dipendente ha protestato la sua innocenza ma è stato inutile perché il datore di lavoro lo ha licenziato per giusta causa. Superflua l’opposizione del lavoratore che, sconfitto definitivamente in Cassazione, deve dire addio al proprio contratto con la struttura alberghiera. (Cassazione, ordinanza numero 12552, sezione sesta civile lavoro, depositata il 25 giugno 2020).

 Per affermare la responsabilità del dipendente è stata decisiva la ricostruzione dell’episodio incriminato. Tutto si è giocato sull’orario del suo accesso nella stanza dell’hotel e sull’orario di apertura della cassaforte utilizzata dai clienti per mettere al sicuro il denaro.
Contrariamente a quanto deciso in Tribunale, i giudici d’Appello hanno dato ragione alla società proprietaria della struttura alberghiera e hanno ritenuto legittimo il licenziamento del «dipendente con mansioni di facchino» reo di «essersi impossessato di mille e trecento euro, custoditi nella cassaforte di una stanza» in cui lui era entrato per ragioni di servizio.
Fondamentale, a livello probatorio, la presa in esame degli orologi dei dispositivi di controllo installati in albergo, cioè impianto di videosorveglianza, sistema di apertura della porta della stanza e memoria interna della cassaforte: così si è appurata la concomitanza tra l’orario di accesso del dipendente nella stanza e l’orario di apertura della cassaforte, apertura «non giustificata da alcuna necessità legata alle mansioni» a lui affidate.

Per i giudici della Cassazione è corretta la valutazione dei fatti e dei comportamenti compiuta in Appello. Ciò ha comportato la conferma definitiva del licenziamento per l’oramai ex dipendente della struttura alberghiera.
Inutili le obiezioni difensive proposte dal lavoratore e centrate sulla presunta mancanza di prove certe sulla «avvenuta sottrazione delle banconote dalla cassaforte della stanza 102», sulla «disponibilità della chiave meccanica per l’apertura della cassaforte» e, infine, sulla «compatibilità con l’accusa dei ridotti tempi di permanenza nella stanza».
Su questo fronte i giudici della Cassazione ribattono che in appello si è verificata una corretta «valutazione degli indizi», e quindi «l’attribuibilità al lavoratore della sottrazione delle banconote dalla cassaforte della stanza» è stata basata su «una serie di fatti e circostanze note, nel senso di accertate e provate nel processo».
Per la Cassazione, «la sottrazione del denaro è stata affermata in base alla denuncia presentata dai clienti occupanti la stanza» e alla luce del «difetto di funzionamento della cassaforte digitale constatato dalla direzione». Successivamente «le prove testimoniali, documentali e di videoregistrazione hanno consentito di ricostruire l’orario esatto di apertura della porta della stanza e della cassaforte e la sovrapponibilità di tali orari agli ingressi nella medesima stanza da parte del lavoratore (e di nessun altro dipendente o cliente)». E ulteriori prove testimoniali hanno consentito di accertare che «la chiave meccanica di apertura della cassaforte era facilmente duplicabile presso qualsiasi ferramenta, e non era voluminosa ed era quindi facilmente occultabile». Peraltro, lo stesso lavoratore ha riferito, osservano i giudici, di «avere avuto a disposizione tale chiave in più occasioni e di averla utilizzata una decina di volte nella sua carriera».
Con questi elementi di prova è logico desumere, spiegano i giudici, «la prova del fatto ignoto, cioè della attribuibilità al lavoratore della apertura della cassaforte (previa disponibilità di una chiave meccanica) e del prelievo delle somme lì depositate, compiuti nel brevissimo lasso di tempo in cui egli si è certamente e pacificamente recato nella stanza».
Per quanto concerne poi il richiamo difensivo alla «brevissima permanenza – solo quattro minuti in tutto – del lavoratore nella stanza», i giudici ribattono che correttamente, in Appello, si è osservato che «ben può il lavoratore aver provveduto sommariamente alle incombenze di servizio affidategli, ritagliandosi uno spazio temporale minimo necessario per aprire la cassaforte, sottrarre le banconote e subito richiuderla».