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Il comportamento violento del dipendente, anche se extra lavorativo, impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro

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03/02/2020

Licenziato per gli atti intollerabili di persecuzione nei confronti di una sua collega

Un dipendente di Trenitalia pone in essere una reiterata condotta, protratta per alcuni anni a seguito della non accettata interruzione della relazione sentimentale con la collega, di minaccia e molestia (con insistente ed assillante invio di sms e mms alla sua utenza telefonica, anche di contenuto allusivamente minaccioso di esibizione al marito di foto o filmini della stessa di contenuto erotico, nonché con appostamenti e pedinamenti nei confronti della donna, che diffamava mediante diffusione, nei bagni di luoghi pubblici e nelle stazioni, del suo numero di telefono con invito a contattarla per prestazioni sessuali), procurandole preoccupazione per l'incolumità propria e del marito e malessere psico-fisico tali da indurla a modificare le proprie abitudini di vita e da interferire sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con riflesso sull'intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro.

In un processo penale per questi fatti il lavoratore è stato condannata per atti persecutori in danno della collega di lavoro

Le ferrovie licenziano il lavoratore per la lesione del vincolo fiduciario. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno rigettato tutti i suoi ricorsi e le sue impugnazioni.

La Cassazione per ultima ha confermato la legittimità del licenziamento.

La Cassazione ha rigettato il ricorso ribadendo che” la giusta causa di licenziamento è nozione legale, rispetto alla quale non sono vincolanti (al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo) le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione (Cass. 24 ottobre 2018, n. 27004; Cass. 16 luglio 2019, n. 19023). Ed infatti, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario .”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 1890/20; depositata il 28 gennaio.

Il comportamento del lavoratore, sebbene posto in essere al di fuori dell’orario di lavoro e nel suo tempo libero, è stato valutato dai giudici come rilevante anche nel rapporto di lavoro perché ha inciso sulla organizzazione e sul corretto svolgimento delle attività. Il lavoratore anche nella sua vita privata deve uniformare la sua condotta ai principi di convivenza civile e al rispetto delle leggi, almeno quelle che impongono i doveri più elementari.