23/01/2020
La Corte d’appello di Bologna, ha accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare e della contestuale delibera di esclusione della lavoratrice , operatrice socio-sanitaria della cooperativa sociale Onlus Aurora Domus, disponendone la reintegra e la riammissione quale socia, e condannando la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
La Corte di appello ha ritenuto che dalla illegittimità della deliberazione. di esclusione della socia lavoratrice, fondata esclusivamente su ragioni disciplinari, derivasse l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la cooperativa esclusivamente con riguardo alla parte in cui ha condannato la cooperativa alla indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso con la seguente motivazione.
“La giurisprudenza di questa corte ha da tempo chiarito che la L. n. 142 del 2001, recante disposizioni in tema di revisione della legislazione in materia cooperativistica, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo. Ciò in quanto il legislatore ha previsto testualmente che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" (così l’art. 1, comma 3, come modificato dalla L. n. 30 del 2003, art. 9, che ha fornito al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica, con l’introduzione, in favore dei soci, di un complesso di tutele minime ed inderogabili).
È allora evidente che il rinvio operato alla normativa dello statuto dei lavoratori (e, in parte qua, dell’art. 18 cit.) non può essere considerato un rinvio materiale, poiché in caso di modifica della normativa dello statuto dei lavoratori, rispetto a quella vigente all’epoca di entrata in vigore della norma di rinvio (l’art. 2 cit.), ciò introdurrebbe un ingiustificato elemento di disparità di trattamento tra tutti i lavoratori, assoggettati alla disciplina dell’art. 18 di volta in volta ratione temporis applicabile, ed i lavoratori di società cooperative, rispetto a quali si dovrebbe cristallizzare il testo dell’art. 18 vigente nell’anno 2001.
Tal interpretazione, irragionevolmente in contrasto con la ratio legis della normativa specifica, che ha inteso equiparare la posizione dei lavoratori soci di cooperative agli altri lavoratori, e che introdurrebbe un regime di tutela differenziato non previsto dalla norma (e favorevole, nel caso di specie, ai medesimi lavoratori soci di cooperativa), e non pare neppure sostenuta dalla corte territoriale che si è limitata ad applicare quella tutela senza soffermarsi sulla ragione di tale scelta.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, nella parte in cui condanna la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, affinché altra sezione della Corte di Appello di Bologna, in applicazione del testo dell’art. 18, comma 3 dello Stat. Lav. vigente all’epoca dei fatti, individui la misura del risarcimento da riconoscere alla lavoratrice, tenendo conto che, in ogni caso, la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, conformemente al seguente principio di diritto: "In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, la L. n. 142 del 2001, art. 2, esclude l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori nell’ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l’accertata illegittimità della deliberazione. di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18, nel testo vigente all’epoca del licenziamento".
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 707/20; depositata il 15 gennaio
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