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Nel contratto di appalto sussiste l'obbligo solidale del committente anche per le ferie non godute, la riduzione dell'orario di lavoro e le ex festività

Questo orientamento è seguito da più giudici del tribunale di Milano

Una lavoratrice, assumendo di aver lavorato in un appalto concesso dalla Leroy Merlin di Milano, ha rivendicato il diritto di percepire la retribuzione degli ultimi mesi lavorati, le ferie non godute, il compenso dovuto per la riduzione dell'orario di lavoro, per le ex festività, per i ratei di 13ª, 14ª e per il trattamento di fine rapporto. La lavoratrice ha dato la prova di aver prestato la sua attività lavorativa nell’appalto mentre il datore di lavoro e la società committente Leroy Merlin non hanno fornito alcuna prova sulla estinzione del loro obbligo di pagamento della retribuzione e dei vari istituti rivendicati.

L'impresa appaltante Leroy Merlin ha eccepito a sua difesa che, quale committente, non aveva comunque la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del d.lgs. 276/2003 per le ferie non godute, la riduzione dell'orario di lavoro e le ex festività richiesti in pagamento dalla lavoratrice. Il tribunale di Milano, però, ha accolto la domanda della lavoratrice perché ha condiviso l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali; deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto”.

Il giudice, in questa sentenza, ha richiamato altre sentenze della sezione lavoro del tribunale di Milano che hanno condiviso il medesimo orientamento : Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, est. Dossi, n. 2151/2018 del 26/07/2018 est. Colosimo e n. 1617/2019 del 26/06/2019 est. Moglia).

Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza numero 1855 pubblicata il 17 luglio 2019, giudice Dottor Antonio Lombardi.