21/11/2019
La compagna, durante il periodo della convivenza, versa delle somme all’allora compagno da impiegare nella costruzione di un’abitazione, su un fondo immobiliare di esclusiva proprietà di quest’ultimo. Dopo la cessazione della convivenza l’ex compagna chiede la divisione dell’edificio costruito con i soldi di entrambi o, in via subordinata, la restituzione di un importo pari alla metà degli esborsi sostenuti per la realizzazione dell’edificio. Il tribunale ha respinto la domanda di accertamento della comproprietà dell’immobile, ma ha riconosciuto all’ex compagna un credito di Euro 80.233,49 a titolo di indennità da ingiustificato arricchimento che l’ex le deve versare.
La Cassazione, intervenendo nella controversia, su ricorso dell’ex compagno, ha confermato la sentenza. Per la Cassazione l’accertamento in fatto che la dazione di denaro fosse rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare destinata, nelle previsioni dei due compagni, a divenire comune giustificava, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto, poi, in proprietà esclusiva dell’ex compagno che era il proprietario del fondo sul quale l’edificio è stato costruito.
La Cassazione nella sua decisione ha richiamato i suoi numerosi precedenti in materia di matrimonio che hanno sempre riconosciuto uguale diritto al coniuge che ha partecipato con i suoi proventi personali a realizzare una costruzione sul fondo di esclusiva proprietà dell’altro coniuge.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 24721/19; depositata il 3 ottobre 2019.