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Il mancato ritiro all'ufficio postale delle lettere della procedura di contestazione di addebito non inficia il licenziamento finale

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07/11/2019

Vi è una presunzione di conoscenza

Il datore di lavoro invia gli atti del procedimento disciplinare e la lettera di licenziamento agli indirizzi via via dichiarati dal lavoratore all'azienda. Le lettere ritornano, però, in azienda senza che il lavoratore si sia preoccupato di andarle a ritirare all'ufficio postale dove sono rimaste in giacenza per i giorni previsti. Le lettere sono state inviate a due diversi indirizzi conosciuti dall'azienda ma con uguale risultato negativo per il loro recapito.

La Cassazione, esaminando il caso sottoposto al suo esame, ha affermato che "Va qui ribadito che ai sensi dell’art. 1335 del codice civile, ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa. Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicché ne consegue che, ove l'invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale con la conseguenza che incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile. Tale impossibilità non è configurabile nell'ipotesi in cui il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto. Tale presunzione non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata. Nel caso in esame la Corte di merito, e prima ancora il Tribunale, hanno accertato che il lavoratore che ne era onerato non aveva provveduto a comunicare alla società il cambio di residenza secondo la procedura contrattualmente prevista. Inoltre il giudice di appello ha verificato che certificazioni telematiche temporalmente contestuali all'invio della contestazione di addebito recavano quale "residenza e domicilio abituale" del lavoratore proprio l'indirizzo a cui la contestazione era stata inviata."

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20519.

Le comunicazioni aziendali sono state ritenute tutte corrette, come se il lavoratore le avesse effettivamente ricevute, con piena conoscenza del loro contenuto. Risultato ben diverso si avrebbe avuto solo nel caso in cui le lettere fossero state restituite al mittente per mancata consegna al destinatario e non per compiuta giacenza. Nella mancata consegna il destinatario non ha la potenziale conoscenza dell'atto perché il postino semplicemente non gli consegna alcun avviso sull'esistenza del plico da ritirare che, invece, si ha nel caso in cui avvenga il deposito del plico presso l'ufficio postale,  a disposizione dell'interessato per il suo ritiro nel termine di legge.