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Anche se lavoratore maschio invoca la tutela contro il licenziamento nell’anno dal matrimonio

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15/06/2019

La Cassazione afferma che la tutela spetta solo alle donne

Un lavoratore ha impugnato il licenziamento che gli era stato intimato per giustificato motivo soggettivo. A sostegno di questa impugnazione ha anche dedotto che poteva essere licenziato solo per giusta causa poiché il licenziamento gli era stato comunicato entro l’anno dalla celebrazione del suo matrimonio. La Cassazione ha respinto questa domanda perché la particolare e dedotta tutela del divieto di licenziamento è riservata solo alla donna e non anche al maschio che contrae matrimonio. La Cassazione ha motivato questa sua decisione con le argomentazioni che riportiamo di seguito.

“Con il quarto motivo di ricorso è dedotta ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006.
Ricorda il lavoratore che il licenziamento è intervenuto entro l'anno dall'aver contratto matrimonio e che la presunzione di nullità del licenziamento irrogato in tale periodo, prevista a favore della lavoratrice, ma che doveva esser estesa anche al lavoratore uomo, doveva trovare applicazione nella fattispecie in esame, in quanto detta presunzione è superabile solo laddove il datore lavoro dia la prova della sussistenza delle specifiche ragioni di esclusione previste e, in particolare che sussista colpa grave del lavoratore riconducibile a giusta causa di licenziamento, mentre nella specie il lavoratore veniva licenziato per giustificato motivo soggettivo, atteso che veniva irrogato il licenziamento con preavviso.
8. Il motivo non è fondato.
L'art. 35 del D.Lgs. 198 del 2006, prevede, tra l'altro, al comma 2, che sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
Al successivo comma 3 sancisce: «Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
Quindi al comma 5 stabilisce: «Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
Come già affermato da questa Corte (Cass. 28926/18) la norma, non a caso inserita proprio nel codice di pari opportunità tra uomo e donna, deve essere letta, per una sua corretta comprensione, quale approdo della tutela costituzionale assicurata ai diritti della donna lavoratrice.
La limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006 non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice.
Non trovando applicazione la disposizione invocata, resta assorbito il profilo di censura relativo all'essere stato irrogato il licenziamento con preavviso. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 aprile – 7 giugno 2019, n. 15515