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I criteri di scelta del personale da licenziare non devono essere adottati per colpire i lavoratori indesiderati

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06/01/2019

Il punteggio deve avere dei criteri improntati a buona fede

Un supermercato avvia una procedura di licenziamento collettivo che si conclude senza un accordo sindacale. Procedendo nell’individuazione dei lavoratori da licenziare, il supermercato adotta un criterio selettivo in cui le sue esigenze tecnico-organizzative del lavoro in turno hanno avuto attribuiti 10 punti rispetto ai criteri della anzianità di servizio (massimo 4 punti) e dei carichi di famiglia (1 punto per ogni familiare a carico).

La notevole diversità di punteggio attribuita ai diversi criteri ha determinato la rilevanza decisiva di quello organizzativo, fondato sulla disponibilità dei lavoratori ad accettare una turnazione per fasce orarie;:

Una delle cassiere ha manifestato l’impossibilità di poter accettare la turnazione per fasce orarie per gravi motivi, personali e familiari. Con il criterio di scelta adottato dall’azienda, però, la posizione lavorativa di quella cassiera ha legittimato il suo licenziamento mentre sono stati mantenuti in servizio coloro che avevano aderito alla turnazione prospettata dall’azienda.
Il tribunale e la corte di appello hanno ritenuto il licenziamento ritorsivo, perché l’azienda ha voluto colpire e punire quella cassiera avendo rifiutato di prestare la sua attività su turni per fasce orarie. L’intento ritorsivo per i giudici era di tutta evidenza.

È stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro con il pieno risarcimento dei danni e la contribuzione previdenziale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 dicembre 2018, n. 32876.