25/05/2018
Un ingegnere, dirigente dell'azienda Usl di Viareggio ha chiesto il superiore inquadramento contestando la legittimità delle previsioni del contratto collettivo del settore pubblico che lo inquadravano in un livello inferiore rispetto ad una precedente disciplina collettiva. Il tribunale e la corte di appello hanno rigettato la domanda perché le previsioni della contrattazione collettiva in materia di inquadramento sono affidati in modo esclusivo alla contrattazione collettiva e non sono sindacabil giurisdizionalmente né questa disciplina sottostà al principio di non discriminazione. La cassazione ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale affermando che "Più volte questa Corte si è pronunciata in fattispecie in cui i lavoratori del pubblico impiego avevano lamentato la violazione dell'art. 45, comma 2, del t.u. n. 165 del 2001 per disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori addetti a mansioni analoghe. Il principio che costantemente è stato espresso in tali fattispecie è che l'art. 45 cit., secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (Cass. S.U. 10454 del 008, Cass. nn 472, 479 e 1037 del 2014, nn. 10105 e 26140 del 2013, n 4971 del 2012). Per la cassazione "la materia degli inquadramenti del personale è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva che nel settore pubblico può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicché le scelte della contrattazione collettiva sull'inquadramento del personale sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi escludere che il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede (Cass. S.U. n. 16038 del 2010; Cass. 19007 del 2010, Cass. 1241 del 2016). 11.2. Il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori (cfr. Cass. ord. 19043 del 2017)." Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 12939 Anno 2018 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 24/05/2018