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Dimissioni per giusta causa

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27/12/2017

compete solo l'indennità sostitutiva del preavviso

Il nostro codice civile disciplina all'articolo 2119, in modo dettagliato, le conseguenze connesse al recesso del lavoratore per giusta causa. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come quello del rapporto di apprendistato, attribuisce al lavoratore il diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. La conseguenza è edittalmente prevista dal codice civile. Oltre a quel risarcimento null'altro è dovuto per legge.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che le dimissioni per giusta causa “non consentono di compensare il pregiudizio di risoluzione se non con l’indennità commisurata al preavviso dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato” (Cass. 23/04/2012 n. 6342) e ancora “ai sensi dell’art. 2119 c.c., così come al datore di lavoro che licenzi un lavoratore inadempiente è precluso di domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose, non è consentito al lavoratore dimissionario per giusta causa ottenere altro che l’indennità di preavviso a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto” (Cass. Sez. Lav., 07/11/2001, n. 1378).