10/02/2016
Il caso in commento riguarda la proposizione di un’azione di manutenzione del possesso avverso una turbativa, prodotta dal soggetto convenuto, consistente nell’apertura di porte basculanti per l’accesso all’autorimessa di sua esclusiva proprietà ed in favore della quale sussisteva una servitù di passaggio gravante del fondo degli attori. I giudici di merito, in primo ed in secondo grado, avevano rigettato la domanda sul presupposto che il comportamento del convenuto non costituiva un “apprezzabile diminuzione del potere di fatto esercitato degli attori sul proprio bene”, i quali avevano paventato la difficoltà di parcheggiare le auto nel cortile, derivante dalla possibilità di transito dei veicoli diretti alla proprietà del convenuto; inoltre, secondo la ricostruzione adottata in sentenza, nella ricostruzione degli attori non vi era una reale turbativa del possesso, avendo questi prospettato solo il pericolo di un pregiudizio al possesso dell’area. Al momento della decisione, ancora nessuna alterazione del possesso si era verificata sulla loro proprietà.
Le parti soccombenti nella fase di merito hanno, quindi, proposto ricorso in cassazione, sostenendo che, al fine di integrare i presupposti oggettivi dell’azione di manutenzione, sarebbe sufficiente l’idoneità dell’altrui comportamento a porre in pericolo, o anche solo in dubbio, il libero esercizio del possesso; e che sarebbe, per tale motivo, legittima un’azione in via preventiva a tutela del possesso.
La Suprema Corte, in punto di diritto, ha rilevato che al fine di integrare il presupposto dell’azione di manutenzione del possesso di cui all’art. 1170 c.c. costituito dalla molestia, “non basta, in definitiva, il solo pericolo astratto a consentire la tutela possessoria ma occorre, invece, un serio e concreto pericolo, anche quanto alla ventilata ipotesi di aggravamento della servitù, pericolo questo non integrato […] dalla sola installazione di porte basculanti per i garages, porte insistenti sul terreno del proprietario di questi ultimi (come non appare contestato)”.
La Cassazione ha, quindi, respinto integralmente il ricorso, ritenendo che, stante il rilievo che gli stessi ricorrenti hanno sempre chiarito che nessuna violazione, di nessun tipo si era in concreto ancora verificata, il grado di pericolo prospettato non è quindi sufficiente, per i giudici di legittimità, ad integrare una turbativa che legittimi l’azione preventiva di manutenzione del possesso. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 luglio 2015 – 5 febbraio 2016, n. 2291).
Nella foto: uno degli affreschi dei Carracci nel Palazzo Magnani di Bologna (1589-1590). Ritrae Romolo che uccide il fratello Remo che aveva osato scavalcare il solco segnato con l'aratro dei confini di Roma. Tipico esempio di molestia del possesso conclusasi in modo tragico.
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