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LA RETRIBUZIONE A CERTE CONDIZIONI SI PUÒ ANCHE DIMINUIRE

tag  News  pattuizione 

24/12/2015

Il principio ferreo  è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'ART. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova pattuizione sia sottoscritta, nel rispetto della previsione dell'art. 2113 del codice civile, in una sede protetta: Uffico Territoriale del Lavoro, autorità giudiziaria, collegio arbitrale irrituale, commissione bilaterale sindacale. Il collegio arbitrale irrituale è composto dall'arbitro nominato dal lavoratore, dall'arbitro nominato dal datore di lavoro e dal presidente del collegio designato dai primi due arbitri. Il presidente deve essere un avvocato iscritto all'albo dei difensori avanti la corte di cassazione. Per la conciliazione sindacale occorre la presenza del sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Dimissioni per giusta causa

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui  si verifichi una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via temporanea. Se ricorre la giusta causa delle dimissioni lavoratore ha diritto di percepire anche l’indennità di preavviso (art.2119 cod. civ.).

 Non rientra nella  giusta il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa.

 Si configura come  giusta causa di  dimissioni:

 - il mancato o ritardato pagamento della retribuzione o degli istituti di retribuzione differita ( 13^, 14^ ferie, rol, premi aziendali, dequalificazione, la soppressione unilaterale del superminimo pattuito);

   -la riduzione unilaterale del trattamento retributivo

  -la violazione delle norme sull’orario di lavoro, sul riposo giornaliero, e sul riposo settimanale;

 - la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;

 - il comportamento offensivo o ingiurioso o mobbizzante  del datore di lavoro;

 - la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite;

  -la mancata adozione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.

  -il trasferimento individuale o collettivo;

   -qualsiasi altro comportamento trasgressivo del datore di lavoro di natura tale da non consentire nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.