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Principio della irriducibilità della retribuzione


Il nostro codice civile, a tutela del rapporto di lavoro subordinato, contiene il principio della irriducibilità della retribuzione. Secondo questo principio il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione che ha pattuito con il datore di lavoro. Ogni patto contrario tra datore di lavoro e lavoratore è nullo. Il lavoratore, che ha sottoscritto consapevolmente la riduzione della sua retribuzione può sempre invocare la nullità di questa pattuizione e richiedere tutte le somme dovute.
Il datore di lavoro può invece sopprimere o ridurre quelle particolari indennità retributive che sono legate ad una specifica modalità della prestazione lavorativa nel caso in cui provveda a mutare legittimamente le mansioni del lavoratore. Per fare degli esempi concreti: l'impiegato che non maneggia più denaro, non ha diritto a continuare a percepire l'indennità maneggio denaro così come il lavoratore che non presta più l'attività su turni non ha più il diritto di percepire la relativa indennità. Il lavoratore che non effettua più trasferte non ha diritto al relativo compenso. Gli esempi nella realtà concreta possono essere infiniti.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla corte di cassazione nelle seguenti sentenze: Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2008, n. 20310 ; Cass. 1° marzo 2007 n. 4821 Cass. 19 maggio 1987 n. 4573 ; Cass. 12 giugno 1986 n. 3914 ; Cassazione civile , sez. lav., 08 maggio 2008, n. 11362; Cassazione civile , sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4055 ; Cassazione civile , sez. lav., 08 agosto 2007, n. 17435 ; Cassazione civile , sez. lav., 27 ottobre 2003, n. 16106 ; Cassazione civile , sez. lav., 27 ottobre 2003, n. 16106.
Milano 10/07/2010

 

Nella foto: Borgonzoni, opera

Dimissioni per giusta causa

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui  si verifichi una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via temporanea. Se ricorre la giusta causa delle dimissioni lavoratore ha diritto di percepire anche l’indennità di preavviso (art.2119 cod. civ.).

 Non rientra nella  giusta il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa.

 Si configura come  giusta causa di  dimissioni:

 - il mancato o ritardato pagamento della retribuzione o degli istituti di retribuzione differita ( 13^, 14^ ferie, rol, premi aziendali, dequalificazione, la soppressione unilaterale del superminimo pattuito);

   -la riduzione unilaterale del trattamento retributivo

  -la violazione delle norme sull’orario di lavoro, sul riposo giornaliero, e sul riposo settimanale;

 - la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;

 - il comportamento offensivo o ingiurioso o mobbizzante  del datore di lavoro;

 - la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite;

  -la mancata adozione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.

  -il trasferimento individuale o collettivo;

   -qualsiasi altro comportamento trasgressivo del datore di lavoro di natura tale da non consentire nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.