28/09/2017
Il tribunale di Milano decidendo sull’indennità maneggio denaro di una commessa di supermercato ha pronunciato la seguente massima che ben interpreta la natura e l’essenza dell’istituto. L’indennità maneggio denaro per essere corrisposta deve essere prevista dal contratto collettivo o dalla pattuizione tra il lavoratore e il datore di lavoro. Il contratto collettivo del commercio prevede e disciplina in modo particolareggiato questo istituto.
“Non appare altresì dovuta alla ricorrente l’indennità di cassa e/o maneggio denaro visto che “l' indennità di maneggio di denaro costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale” (v. Cass. n. 7353/2004) e che la normativa collettiva di settore prevede, all’art. 195, l’erogazione dell’indennità in oggetto solo qualora il dipendente “ abbia piena e completa responsabilità della gestione cassa con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze”, circostanza questa neanche dedotta e provata nel caso di specie dalla ricorrente su cui incombeva il relativo onere processuale, ex. ar.t 2697 c.c.”. Tribunale di Milano sez. lavoro Sentenza n. 214/2016 pubbl. il 26/01/2016. Giudice dott. Scarzella.
Nella foto: tempera su tela, Volando dall'Alpe, di Nicola Pankoff.
Dimissioni per giusta causa
Dimissioni per giusta causa
Il lavoratore ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui si verifichi una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via temporanea. Se ricorre la giusta causa delle dimissioni lavoratore ha diritto di percepire anche l’indennità di preavviso (art.2119 cod. civ.).
Non rientra nella giusta il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa.
Si configura come giusta causa di dimissioni:
- il mancato o ritardato pagamento della retribuzione o degli istituti di retribuzione differita ( 13^, 14^ ferie, rol, premi aziendali, dequalificazione, la soppressione unilaterale del superminimo pattuito);
-la riduzione unilaterale del trattamento retributivo
-la violazione delle norme sull’orario di lavoro, sul riposo giornaliero, e sul riposo settimanale;
- la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
- il comportamento offensivo o ingiurioso o mobbizzante del datore di lavoro;
- la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite;
-la mancata adozione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.
-il trasferimento individuale o collettivo;
-qualsiasi altro comportamento trasgressivo del datore di lavoro di natura tale da non consentire nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.