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Il contratto collettivo della vigilanza privata non armata prevede una retribuzione ingiusta, al di sotto della soglia di povertà

Lo afferma il Tribunale sez. Lavoro di Torino in una sentenza del mese di agosto del 2019.

Le guardie giurate non armate addette alle attività di portierato per la custodia-sorveglianza e al controllo degli accessi e alla  regolazione del flusso di persone e merci hanno diritto all’applicazione di un contratto collettivo che assicuri loro una retribuzione adeguata ad una vita libera e dignitosa.

Il tribunale ha rilevato che il contratto collettivo del settore della vigilanza privata non armata dei Servizi Fiduciari, prevede, senza una valida ragione, una retribuzione ben al di sotto della soglia di povertà e viola i principi costituzionali dell’art. 36 che assicura, anche a questi lavoratori del settore, una retribuzione che deve consentire una vita libera e dignitosa. Lo afferma in una sentenza motivata in modo articolato il Tribunale di Torino, pronunciata nel mese di luglio 2019.

Il contratto collettivo dei Servizi Fiduciari della vigilanza privata per un addetto ai servizi di portierato e di custodia, prevede una retribuzione mensile lorda di 930 euro per 13 mensilità. La retribuzione oraria lorda è pari a euro 5,37. La retribuzione netta è pari alla somma mensile di euro 625 e a quella oraria netta di euro 3,61. Nei primi tre anni del rapporto di lavoro la retribuzione prevista è molto più bassa nonostante lo svolgimento delle medesime mansioni.

Il Tribunale di Torino, dopo aver rilevato che il settore della guardiania non armata, oltre che dal contratto collettivo dei Servizi Fiduciari della vigilanza privata, è astrattamente disciplinato da altri tre diversi  possibili contratti dello stesso settore merceologico (dipendenti dei proprietari di fabbricato, Multiservizi e terziario) sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali,  ha ritenuto giusto riconoscere alla guardia giurata non armata l’applicazione del diverso e migliore contratto collettivo dei proprietari di fabbricato, per la parte relativa al trattamento economico. Si tratta tra i tre contratti, quello che prevede, a parità di mansioni, la retribuzione più bassa, ma più alta rispetto al contratto collettivo dei Servizi Fiduciari.

Il Tribunale di Torino, nel suo procedimento logico-giuridico, ha sottolineato che la  somma mensile della soglia di povertà  che per un cittadino senza familiari conviventi, di età compresa tra 18 e 59 anni, abitante in un’area metropolitana del nord,  è stata individuata in euro 984, 64. Il contratto collettivo dei Servizi Fiduciari della Vigilanza Privata non è rispettoso nemmeno di questo limite.

Il Tribunale ha ricostruito la carriera economica della guardia giurata non armata e gli ha riconosciuto tutte le differenze retributive che aveva maturato dalla sua assunzione con la diversa applicazione del contratto collettivo dei dipendenti dei proprietari di fabbricato.

La sentenza del Tribunale di Torino è ben motivata. Effettivamente nel settore della guardiania non armata, la contrattazione collettiva non è stata in grado di assolvere l’obbligo previsto dall’art. 36 della Costituzione che impone il rispetto di rigorosi requisiti nell’individuare il trattamento economico da erogare ai lavoratori del settore che si è voluto disciplinare con quel contratto.

Tribunale sezione Lavoro di Torino sentenza n. 1128 del mese di agosto 2019

Dimissioni per giusta causa

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui  si verifichi una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via temporanea. Se ricorre la giusta causa delle dimissioni lavoratore ha diritto di percepire anche l’indennità di preavviso (art.2119 cod. civ.).

 Non rientra nella  giusta il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa.

 Si configura come  giusta causa di  dimissioni:

 - il mancato o ritardato pagamento della retribuzione o degli istituti di retribuzione differita ( 13^, 14^ ferie, rol, premi aziendali, dequalificazione, la soppressione unilaterale del superminimo pattuito);

   -la riduzione unilaterale del trattamento retributivo

  -la violazione delle norme sull’orario di lavoro, sul riposo giornaliero, e sul riposo settimanale;

 - la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;

 - il comportamento offensivo o ingiurioso o mobbizzante  del datore di lavoro;

 - la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite;

  -la mancata adozione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.

  -il trasferimento individuale o collettivo;

   -qualsiasi altro comportamento trasgressivo del datore di lavoro di natura tale da non consentire nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.