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Svolge mansioni di esattore del pedaggio; percepisce l’indennità maneggio denaro. Cambiano le mansioni ma negli anni successivi continua a percepire la medesima indennità

L’uso aziendale consolidato impedisce la revoca aziendale di quell’indennità

La Milano Serravalle cambia le mansioni di un impiegato che maneggiava denaro ma continua a corrispondergli indennità di maneggio denaro come se le mansioni non fossero state mutate. Questa indennità viene ugualmente corrisposta negli anni successivi. La società dopo 4 anni dal mutamento delle mansioni, e dopo aver ugualmente corrisposto quell’indennità per tutti questi anni, decide improvvisamente di revocarla, in modo unilaterale. L’impiegato ha ritenuto ingiusta la decisione aziendale e si è rivolto al Tribunale per ottenerne il riconoscimento. Il tribunale di Milano ha accolto la domanda del lavoratore ritenendo sussistente l’esistenza di un uso aziendale che obbliga l’azienda a continuare a erogarla. Il tribunale ha così motivato la sua decisione.

 “La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 c.c. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma 2, c.c., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito” (Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2010, n. 8342, in senso conforme, di recente, Trib. Milano, sez. lav., 17 luglio 2019, n. 1851).”

 L'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale che agisce sul piano dei rapporti individuali e collettivi con la stessa efficacia della legge

 Tribunale Milano sez. lav., 05/09/2019, n.1847

 

Dimissioni per giusta causa

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui  si verifichi una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via temporanea. Se ricorre la giusta causa delle dimissioni lavoratore ha diritto di percepire anche l’indennità di preavviso (art.2119 cod. civ.).

 Non rientra nella  giusta il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa.

 Si configura come  giusta causa di  dimissioni:

 - il mancato o ritardato pagamento della retribuzione o degli istituti di retribuzione differita ( 13^, 14^ ferie, rol, premi aziendali, dequalificazione, la soppressione unilaterale del superminimo pattuito);

   -la riduzione unilaterale del trattamento retributivo

  -la violazione delle norme sull’orario di lavoro, sul riposo giornaliero, e sul riposo settimanale;

 - la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;

 - il comportamento offensivo o ingiurioso o mobbizzante  del datore di lavoro;

 - la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite;

  -la mancata adozione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.

  -il trasferimento individuale o collettivo;

   -qualsiasi altro comportamento trasgressivo del datore di lavoro di natura tale da non consentire nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.