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Dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro

L'accordo raggiunto tra le parti in sede protetta

Il 3 agosto 2012 la cgil Cisl Uil da una parte e la Confindustria dall'altra, con riferimento al comma 17 dell’art. 4, della legge n. 92 del 2012 che disciplina la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, al fine di assicurare la genuinità del consenso del lavoratore. hanno convenuto che questa convalida possa avvenire in sede sindacale secondo le disposizioni dell'art. 411 del codice di procedura civile. La sede sindacale deve essere costituita da un organismo in cui siano presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato l'accordo e non una sola delle sigle in rappresentanza del lavoratore.
Questo organismo deve avere la presenza necessaria di un rappresentante della Confindustria e di un rappresentante dell'organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore. La circolare del Ministero del Lavoro n. 182012 parla esplicitamente di "commissioni" e non di organismi monosindacali.
Le dimissioni possono essere convalidate anche in sede di collegio arbitrale costituito tra il lavoratore e il datore di lavoro.
MILANO 22 agosto 2012

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.