22/01/2014
Il 3 agosto 2012 la cgil Cisl Uil da una parte e la Confindustria dall'altra, con riferimento al comma 17 dell’art. 4, della legge n. 92 del 2012 che disciplina la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, al fine di assicurare la genuinità del consenso del lavoratore. hanno convenuto che questa convalida possa avvenire in sede sindacale secondo le disposizioni dell'art. 411 del codice di procedura civile. La sede sindacale deve essere costituita da un organismo in cui siano presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato l'accordo e non una sola delle sigle in rappresentanza del lavoratore.
Questo organismo deve avere la presenza necessaria di un rappresentante della Confindustria e di un rappresentante dell'organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore. La circolare del Ministero del Lavoro n. 182012 parla esplicitamente di "commissioni" e non di organismi monosindacali.
Le dimissioni possono essere convalidate anche in sede di collegio arbitrale costituito tra il lavoratore e il datore di lavoro.
MILANO 22 agosto 2012
Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni con data certa
Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.