17/12/2015
Un lavoratore è stato licenziato perché il datore di lavoro ha cessato il contratto di appalto presso il quale utilizzava il lavoratore. Il servizio oggetto dell'appalto è stato concesso dal committente ad un'altra impresa appaltatrice che ha provveduto, senza soluzione di continuità, ad assumere alle sue dipendenze il lavoratore. L'impresa cessante, assumendo a suo favore la circostanza che il lavoratore aveva proseguito normalmente la sua attività lavorativa con la nuova impresa subentrante, ha ritenuto non sussistente l'obbligo di dover corrispondere il preavviso o l'indennità sostitutiva al lavoratore che aveva licenziato.
Il lavoratore ha reagito rivolgendosi al Tribunale e chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il tribunale ha accolto la sua domanda e ha condannato il datore di lavoro a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Appello ha confermato la sentenza del tribunale.
L'impresa non soddisfatta della decisione dei giudici del tribunale e della corte di appello ha proposto ricorso in cassazione.
La Corte di Cassazione ha posto fine alla lite rigettando il ricorso dell'impresa motivando la sua decisione sulla circostanza giuridica che nelle attività appaltate non vi è continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto di lavoro che l'impresa subentrante stipula con il lavoratore già utilizzato nello stesso appalto è nuovo rispetto a quello cessato. Conseguentemente egli ha diritto al preavviso o all'indennità sostitutiva nel caso in cui questo preavviso non fosse concesso o non fosse stato lavorato per volontà aziendale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 ottobre – 1 dicembre 2015, n. 24429
Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni con data certa
Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.