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Niente risarcimento per l’eccessivo carico di lavoro svolto per dovere morale

la domanda è stata respinta per mancanza di prova

 Una lavoratrice agisce contro il suo datore di lavoro al fine di ottenere il risarcimento dei danno biologico sofferto per l'eccessivo carico di lavoro ed il cumulo di mansioni, Invocando l'art. 2087 c.c..

Il tribunale e la corte di appello, chiamati a decidere la controversia, hanno concordemente rigettato la domanda della lavoratrice perché non era risultato provato che la lavoratrice fosse stata obbligata al raggiungimento di determinati risultati produttivi, ragionevolmente incompatibili con lo svolgimento di una normale attività lavorativa; che il datore di lavoro non le aveva mai imposto lavoro straordinario oltre i limiti di legge né aveva mai preteso che fossero raggiunti determinati risultati, né aveva mai avvertito la dipendente che comunque si sarebbe resa responsabile di eventuali disfunzioni nel servizio assegnato, "così sostanzialmente liberando la lavoratrice. da ogni responsabilità conseguente all'eccessivo carico di lavoro"; che in definitiva la stessa si era fatta "carico di oneri che spettavano ad altri e di cui altri avevano la responsabilità, ma per sua esclusiva scelta di ordine morale, che vale ad interrompere il nesso di causalità tra fatto causativo e danno".
La corte di cassazione ha confermato i principi giuridici affermati da  giudici di merito ribadendo che " Per consolidata giurisprudenza di questa Corte dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. - che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva - non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità dei datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (ex plurlmls: Cass. n. 15082 del 2014; Cass, n. 10510 del 2004). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori in un'azione di responsabilità avente natura contrattuale incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, si che non possa essere a lui addebitabile l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza previsto dalla norma (Cass. n. 3989 del 2015; Cass. n. 2038 del 2013; Cass. n. 3788 del 2009)." Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 maggio – 2 settembre, n. 17438.

Nella foto: opera di CARLO DALLA ZORZA. Le Merlettaie di Burano 1949: Il pitore è nato e morto a Venezia (1903 - 1977). Il comune di Venezia nella sua lapide commemorativa lo ha definito "LIRICO INTERPRETE DELLA LAGUNA E DEL PAESAGGIO VENETO".