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Anche i lavoratori discontinui hanno diritto al riposo giornaliero e a quello domenicale.

possibili deroghe dai contratti collettivi

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la massima che si riporta di seguito.

“Deve al riguardo premettersi che, come correttamente osservato dalla Corte di Torino, gli artt. 7 e 9 del d.lgs. 66/03, nel disciplinare il riposo giornaliero e quello settimanale, che contempla un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le previste undici ore di riposo giornaliero, si riferisce anche ai lavori discontinui, quali quello di vigilanza cui era addetto il lavoratore, e che deroghe all'anzidetta disciplina possono essere introdotte solo a seguito di contrattazione collettiva o mediante accordi nazionali, onde, in mancanza di siffatta previsione in deroga, devono valere i principi sopra enunciati”.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11581/14; depositata il 23 maggio