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Le registrazioni delle presenze nell'orario di lavoro devono essere veritiere

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23/12/2016

allontanamento con inganno dal posto di lavoro

Un datore di lavoro ha contestato ad un suo dipendente di averlo tratto in inganno sull’orario di lavoro prestato in una giornata lavorativa per essersi allontanato con inganno, senza alcuna autorizzazione dell’ufficio, a fronte del sistema di rilevazione delle presenze a mezzo badge che attestava l’entrata ed uscita dal lavoro, rispettivamente alle ore 9,16 e dalle ore 15,46. Il licenziamento è stato dichiarato legittimo sia dal tribunale che dalla Corte di appello.

Il lavoratore ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, estremo rimedio contro la sentenza, che riteneva ingiusta.

La cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore rimandando la controversia avanti ad altra corte d’appello che nel riesaminare i fatti si dovrà attenere, nella pronuncia della nuova sentenza, a questo principio giuridico: “Ai sensi dell’art. 55 quater c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 165 del 2001 la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita".

Il principio affermato è giusto e corretto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 25750/16; depositata il 14 dicembre