17/01/2014
L'articolo 2593 del codice civile prevede esplicitamente che il patto di non concorrenza del lavoratore subordinato o parasubordinato "non può eccedere la durata di 5 anni". L'articolo 2125 del codice civile specifica che per i lavoratori subordinati non dirigenti il patto di non concorrenza non può essere, comunque, superiore a tre anni.
La corte di cassazione con fresca sentenza, depositata il 23 luglio 2008 n. 20.312, interpretando la normativa sopra richiamata ha affermato che " per i contratti di collaborazione, quale quello di lavoro parasubordinato, nella durata massima dell’eventuale patto accessorio di non concorrenza non può essere compreso il tempo di svolgimento della collaborazione onde la stessa durata non inizia prima della cessazione del contratto. Infatti durante lo svolgimento di questo l’obbligo di astenersi dalla concorrenza, connaturale ad ogni rapporto di collaborazione economica, renderebbe inutile ossia privo di causa il patto accessorio".
Il principio richiamato dalla corte di cassazione è stato espresso esaminando una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa. Ma il principio affermato dalla corte di prestazione, a maggior ragione, si applica al rapporto di lavoro subordinato per il quale vige il particolare obbligo di fedeltà, durante la prestazione lavorativa, previsto dall'articolo 2105 del codice civile ("Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.").
La corte di cassazione nella richiamata sentenza ha confermato la condanna del prestatore d'opera coordinato e continuativo al risarcimento del danno a favore del committente per aver violato il patto di non concorrenza.
Milano 25 agosto 2008.
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