20/06/2026
Con la sentenza n. 300/2026, R.G. 691/2025, Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro (Pres. Ravazzoni, rel. Dossi), pubblicata il 24 marzo 2026, la Corte milanese interviene in modo netto sul patto di non concorrenza, dichiarandone la nullità integrale per violazione dei requisiti dell’art. 2125 c.c. Il punto decisivo riguarda la indeterminatezza del limite territoriale: il patto prevedeva un ambito variabile, legato alla sede di lavoro e modificabile unilateralmente dal datore tramite trasferimenti, con ulteriore estensione fino a 250 km anche fuori regione. Secondo la Corte, un vincolo così strutturato non è determinato né determinabile al momento della stipula e quindi non consente al lavoratore una valutazione consapevole del sacrificio richiesto. A ciò si aggiunge il profilo economico: il corrispettivo deve essere congruo e proporzionato rispetto alla compressione della capacità lavorativa, e deve essere certo o determinabile sin dall’origine; in presenza di un vincolo ampio e potenzialmente espandibile, il compenso pattuito non può essere meramente simbolico o inadeguato. Richiamando i recenti arresti della Cassazione, la Corte ribadisce inoltre che la mancanza o indeterminatezza anche di uno solo degli elementi essenziali (luogo, oggetto, corrispettivo) comporta la nullità dell’intero patto, senza possibilità di salvataggio parziale. La decisione ha un impatto operativo rilevante: i patti standardizzati, soprattutto quelli che attribuiscono al datore un potere di modifica unilaterale dei limiti o prevedono compensi non proporzionati, sono esposti a una declaratoria di nullità con conseguente caducazione di ogni effetto, comprese le penali.