29/03/2026
Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato illegittimo un contratto di apprendistato stipulato con una farmacista che già possedeva la qualifica professionale richiesta per le mansioni svolte.
La lavoratrice era stata assunta con apprendistato per la “riqualificazione professionale”, pur avendo già esercitato in precedenza l’attività di farmacista e in assenza di un effettivo piano formativo individuale.
Il giudice ha ricordato che l’apprendistato è legittimo solo se finalizzato a un reale percorso di qualificazione o riqualificazione professionale e se accompagnato da un concreto programma formativo. In mancanza di tali presupposti, il ricorso a questa tipologia contrattuale deve considerarsi illegittimo.
Accertata l’irregolarità dell’apprendistato, il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’inquadramento superiore previsto dal CCNL Farmacie private.
Le società coinvolte — succedutesi nel rapporto per effetto di fusione e trasferimento d’azienda — sono state quindi condannate al pagamento delle differenze retributive maturate.
Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, sentenza n. 259/2026 (R.G. 2087/…