29/03/2026
Il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo il licenziamento di una lavoratrice invalida civile all’80%, assunta tramite collocamento obbligatorio, licenziata il giorno stesso del rientro al lavoro dopo circa due mesi di malattia.
La società aveva comunicato la cessazione del rapporto senza fornire alcuna motivazione.
Secondo il giudice, il brevissimo intervallo tra la fine della malattia e il licenziamento costituisce un forte indizio di discriminazione per disabilità, vietata dal d.lgs. 216/2003 e dalla normativa europea in materia di parità di trattamento nel lavoro.
La sentenza chiarisce che la discriminazione può emergere anche in via oggettiva, quando il lavoratore subisce un trattamento sfavorevole proprio in ragione della sua condizione di disabilità, anche in assenza di una motivazione esplicita.
Per tali ragioni, il licenziamento è stato dichiarato nullo e il datore di lavoro è stato condannato alla reintegrazione della lavoratrice, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegra e dei contributi previdenziali.
La decisione ribadisce che il licenziamento discriminatorio comporta la tutela reintegratoria piena, anche nel regime del Jobs Act.
Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza n. 1266/2026, Giud. Luigi Pazienza.
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