20/06/2026
Con la sentenza n. 290/2026, R.G. 1307/2025, pubblicata il 9 aprile 2026, la Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro (Pres. Casella, rel. Beoni) ribadisce un principio ormai netto in giurisprudenza: le conciliazioni sindacali sono non impugnabili ex art. 2113, comma 4, c.c. solo se svolte nelle sedi e secondo le procedure previste dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Nel solco dell’orientamento già affermato dalla stessa Corte, viene escluso qualsiasi effetto “protettivo” agli accordi sottoscritti al di fuori di tali sedi, in particolare quando conclusi davanti a singole sigle sindacali non inserite nel sistema di relazioni collettive del contratto applicato. Ne deriva che le c.d. conciliazioni monosindacali – spesso utilizzate per formalizzare rinunce a diritti retributivi o risarcitori – non sono idonee a precludere l’impugnazione, ma restano semplici transazioni soggette al regime ordinario dell’art. 2113 c.c., e quindi contestabili dal lavoratore entro sei mesi. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso: la sede sindacale “protetta” non è una formula, ma un modello tipizzato dal CCNL; in mancanza, l’accordo non chiude definitivamente la controversia.