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Tribunale di Lodi

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11/10/2026

sentenze di lavoro, ottobre 2026

Tribunale di Lodi – sentenze di lavoro, ottobre 2026

11 ott 2026 

Due sentenze della Sezione lavoro, riportate integralmente dal notiziario «Lavoro: giurisprudenza dei giudici della Lombardia» dell’Associazione Filippo Turati, ottobre 2026, a cura dell’avv. Biagio Cartillone. Gli estremi sono in testa a ciascun articolo.

Autista inidoneo alla guida per sei mesi: legittima l’aspettativa a metà stipendio prevista dal CCNL

Estremi: Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, sentenza n. 114/2026, pubblicazione 1° giugno 2026 (decisione del 28 maggio 2026); giudice Elena Giuppi. R.G. n. 825/2025.

Assunto nel 1989, aveva lavorato a lungo in officina come gommista. Nel 2018, dopo una lesione alla spalla, un accordo firmato in sede sindacale gli aveva attribuito la qualifica di operatore di esercizio, con un assegno personale a garanzia della retribuzione. Negli ultimi tempi guidava soltanto autobus, stabilmente assegnato a un turno di linea. Nel giugno 2025, dopo una visita straordinaria del medico competente, l’azienda di trasporto lo ha collocato in aspettativa per temporanea inidoneità, con metà della retribuzione. A luglio la commissione dell’ATS, cui il lavoratore si era rivolto, lo ha dichiarato idoneo con limitazioni, ma per sei mesi non alla guida.

Il lavoratore chiedeva di essere riammesso in mansioni compatibili, mantenendo livello e retribuzione, come prevede l’art. 42 del d.lgs. 81/2008. Il Tribunale di Lodi ha respinto il ricorso applicando l’art. 42, lett. d), del CCNL Autoferrotranvieri. La clausola consente un’aspettativa di dodici mesi, a metà o a due terzi della retribuzione secondo i carichi di famiglia, quando una inidoneità temporanea, senza una malattia in atto, impedisce di svolgere le funzioni affidate. Secondo il giudice può essere disposta anche d’ufficio, a differenza dell’ulteriore aspettativa di sei mesi non retribuita, che richiede la domanda del lavoratore.

Due condizioni, però, devono ricorrere: nessuna patologia in atto, altrimenti si è in malattia; un’inidoneità che riguardi le mansioni effettivamente svolte, non una parte marginale di esse. Qui entrambe c’erano. Contava anche la qualifica scritta nell’accordo del 2018, che nel contratto collettivo è centrata sulla guida dei mezzi. Prima del provvedimento si era svolto un esame congiunto con il sindacato, dal quale era emerso che non vi erano mansioni alternative praticabili: quella di ausiliario della sosta, proposta dai rappresentanti sindacali, richiedeva un’abilitazione che il lavoratore non aveva e non avrebbe potuto ottenere in tempo utile.

La decisione riguarda soltanto un’inidoneità a termine. Alla scadenza, ha avvertito il giudice, l’azienda dovrà decidere di nuovo sulla base delle condizioni accertate dal medico competente. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Magazziniere chiede straordinari già pagati in busta: senza indicare le ore mancanti, domanda respinta

Estremi: Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, sentenza n. 522/2025, pubblicazione 3 giugno 2026 (decisione del 10 dicembre 2025); giudice Elena Giuppi. R.G. n. 484/2025.

Dal 2013 al 2022 un magazziniere di un deposito del Lodigiano ha lavorato, a suo dire, undici ore e mezza al giorno, cinque giorni alla settimana: prima per una cooperativa appaltatrice, poi direttamente per la società committente, che nel 2019 aveva internalizzato il servizio. Chiedeva 71.135,53 euro tra straordinari, incidenze e integrazione della malattia, oltre al riconoscimento del rapporto con la committente fin dall’inizio, per l’illiceità dell’appalto.

Il Tribunale di Lodi ha respinto tutto, e il passaggio più istruttivo riguarda lo straordinario. Le buste paga prodotte dallo stesso lavoratore riportavano 2.206 ore di straordinario e lavoro domenicale pagate dalla cooperativa e altre 1.269,50 pagate dalla committente. I conteggi del ricorso, invece, applicavano lo stesso orario giornaliero a tutto il periodo, senza togliere ferie, malattie e infortuni. Chi agisce per lo straordinario deve provare, almeno in termini minimi, quando e per quante ore ha superato l’orario; il giudice non può supplire con una stima equitativa. Di fronte a centinaia di ore già retribuite, il ricorso avrebbe dovuto indicare quali ore ulteriori fossero rimaste senza compenso.

Neppure l’appalto è stato ritenuto fittizio. Le indagini fiscali sulla cooperativa si erano chiuse con un’archiviazione; la cooperativa aveva centinaia di soci, molte sedi e altri committenti, e una propria struttura di responsabili e preposti. Lo stesso lavoratore riferiva di essere diretto da personale della cooperativa.

Quanto all’integrazione della malattia, il credito era coperto da una conciliazione del 2016, firmata con l’assistenza sindacale presso la sede dell’impresa e mai impugnata. Il giudice l’ha ritenuta valida; è un punto sul quale la giurisprudenza di legittimità non è uniforme, e che merita attenzione ogni volta che una conciliazione viene sottoscritta nei locali aziendali.