29/03/2026
Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Brescia affronta il tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto, chiarendo un punto operativo rilevante: la continuità effettiva della malattia prevale sulla qualificazione formale contenuta nei certificati medici.
Il caso riguarda un operaio metalmeccanico licenziato dopo aver superato i 183 giorni di assenza previsti dal comporto breve del CCNL Metalmeccanici Industria, avendo accumulato complessivamente 189 giorni di malattia.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo che, al momento della scadenza del comporto breve, fosse ancora in corso la medesima patologia iniziata mesi prima. In tal caso, secondo il contratto collettivo, trova applicazione il comporto prolungato, pari a 274 giorni.
L’azienda ha invece ritenuto che le assenze non fossero continuative, richiamando un certificato medico telematico che riportava la dicitura “inizio” anziché “continuazione”.
La Corte ha escluso la rilevanza di tale elemento formale. Dall’analisi delle diagnosi è infatti emerso che tutte le assenze erano riconducibili alla stessa patologia della colonna vertebrale. Il medico curante ha inoltre chiarito che l’indicazione “inizio” era frutto di un errore materiale nella compilazione del certificato.
Accertata la natura unitaria e continuativa della malattia, protrattasi per oltre 91 giorni, i giudici hanno ritenuto applicabile il comporto prolungato previsto dal CCNL.
Poiché il licenziamento era stato intimato prima del superamento di tale limite, la Corte ha confermato l’illegittimità del recesso, riconoscendo al lavoratore il diritto alla reintegrazione e al risarcimento delle retribuzioni maturate.
La decisione ribadisce un principio chiaro: ai fini del calcolo del comporto rileva la sostanza della malattia, non la dicitura utilizzata nel certificato medico.
Corte d’Appello di Brescia, sez. lavoro, sentenza n. 341/2025 (R.G. 255/2025), rel. Silvia Mossi, Pres. Antonio Matano.