29/03/2026
Il Tribunale di Brescia ha chiarito che i limiti previsti per i contratti a termine non si applicano ai lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.
Nel caso esaminato, un lavoratore, inizialmente assunto con contratto a termine e successivamente stabilizzato a tempo indeterminato presso l’agenzia, aveva continuato a lavorare in missione presso la stessa azienda utilizzatrice fino al 2024.
Il ricorrente sosteneva che il prolungato utilizzo della sua prestazione presso la medesima impresa integrasse una forma di lavoro precario, in contrasto con i principi europei e con la disciplina dei contratti a termine.
Il giudice ha respinto tale impostazione, osservando che il lavoratore non era titolare di una successione di contratti a termine, ma di un rapporto stabile a tempo indeterminato con l’agenzia, tipico della somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).
In questo contesto, il lavoratore resta dipendente dell’agenzia anche nei periodi privi di missione e ha diritto all’indennità di disponibilità prevista dalla contrattazione collettiva. Tale elemento esclude la condizione di precarietà che la normativa sui contratti a termine intende prevenire.
Per queste ragioni, il Tribunale ha ritenuto non applicabile il limite temporale dei contratti a termine e ha rigettato la domanda del lavoratore.
La decisione conferma che la somministrazione a tempo indeterminato costituisce un rapporto stabile e non può essere assimilata al lavoro temporaneo precario.
Tribunale di Brescia, sez. lavoro, sentenza n. 419/2026 (R.G. 2467/2024), pubblicata l’11 marzo 2026, giud. Federica Acquaviva Coppola.