29/03/2026
Il Tribunale di Bergamo ha ribadito un principio fondamentale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato: il datore di lavoro non può recedere anticipatamente dal rapporto se non in presenza di una giusta causa.
Nel caso esaminato, una lavoratrice, assunta con contratto a termine fino al 31 maggio 2025, era stata licenziata il 25 marzo 2025 per ragioni organizzative.
Il giudice ha chiarito che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non si applica ai contratti a tempo determinato. Una volta pattuito il termine, entrambe le parti sono vincolate al suo rispetto e il recesso anticipato è consentito esclusivamente nei casi di giusta causa previsti dall’art. 2119 c.c.
Poiché la società non ha dimostrato la sussistenza di una giusta causa, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo.
Il datore di lavoro è stato quindi condannato al risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto, oltre alle competenze retributive non corrisposte.
Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, sentenza n. 124/2026