Rassegna cronologica delle pronunce — dicembre 2025 / aprile 2026
Un private banker, dopo le dimissioni, era passato a un istituto concorrente nonostante un patto di non concorrenza che gli vietava per diciotto mesi di svolgere attività concorrenziale in Lombardia, a fronte di un corrispettivo annuo rilevante. Nei giorni successivi, numerosi clienti del portafoglio da lui gestito avevano presentato richieste di disinvestimento concentrate nel tempo e dirette verso la nuova banca, per importi complessivi di milioni di euro. Il Tribunale ha ritenuto il patto valido (per oggetto, durata, territorio e corrispettivo) e ha ravvisato un concreto sviamento della clientela con rischio di danno grave e irreparabile, ordinando la cessazione immediata dell'attività in violazione del patto.
Principio affermato: il patto di non concorrenza, se proporzionato e adeguatamente remunerato, è tutelabile in via cautelare quando lo sviamento dei clienti è concreto e attuale.
Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, ord. R.G. 3206-1/2025, pubbl. 23 dicembre 2025 — giud. dott.ssa E. Antenore.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente delle risorse umane che, pur essendo a conoscenza di gravi criticità aziendali, non aveva informato il Consiglio di amministrazione: in particolare, era a conoscenza della trasmissione di dati aziendali riservati a una società di consulenza esterna senza adeguate garanzie di riservatezza e del coinvolgimento in una bozza di nuova governance aziendale predisposta senza mandato del CdA. La condotta, pur prevalentemente omissiva, è stata ritenuta incompatibile con gli accentuati obblighi di fedeltà, correttezza e vigilanza propri del ruolo dirigenziale. Il Tribunale ha inoltre giudicato regolare la procedura disciplinare, legittima la sospensione cautelare e leciti i controlli informatici difensivi svolti in presenza di fondati sospetti.
Principio affermato: nel rapporto dirigenziale, anche la mera omissione informativa su fatti potenzialmente lesivi degli interessi aziendali può recidere il vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento per giusta causa.
Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 896/2025, R.G. 1053/2020, pubbl. 18 dicembre 2025 — giud. dott.ssa Elena Greco.
Un lavoratore addetto alla manutenzione degli impianti, rientrato a casa in bicicletta (unico mezzo a sua disposizione), era caduto a meno di un chilometro dallo stabilimento riportando un grave trauma cranico con postumi permanenti. L'INAIL aveva negato l'indennizzo sostenendo che il tragitto non fosse quello «ordinario». Il Tribunale ha invece accertato che il percorso utilizzato era abituale, ragionevole e scelto per ragioni di sicurezza, poiché evitava una strada provinciale pericolosa e non idonea alla circolazione ciclabile; la lieve differenza di tempo rispetto ad altri itinerari non incide sulla tutela. La scelta di un tragitto più sicuro non integra rischio elettivo.
Principio affermato: l'infortunio in itinere è indennizzabile anche se il percorso non è il più breve, purché sia normale, abituale e giustificato da esigenze di prudenza; la scelta di un tragitto più sicuro non integra rischio elettivo.
Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 1475/2025, R.G. 277/2023, pubbl. 11 dicembre 2025 — giud. dott.ssa Simona Improta.
Due lavoratori metalmeccanici avevano scoperto che il datore di lavoro non aveva versato al fondo pensione complementare «Cometa» né le quote di TFR né i contributi a carico di azienda e lavoratori per il periodo ottobre 2022 – marzo 2024. Le società convenute non si sono costituite in giudizio e non hanno fornito alcuna prova dei versamenti. Il Tribunale ha accertato l'inadempimento e ha ribadito il principio rilevante in caso di trasferimento d'azienda: anche il datore subentrato è responsabile dei crediti maturati prima del trasferimento, poiché l'art. 2112 c.c. prevede la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti dei lavoratori esistenti al momento del passaggio. I contributi alla previdenza complementare restano crediti di natura retributiva.
Principio affermato: in caso di trasferimento d'azienda, il cessionario risponde solidalmente dei contributi al fondo di previdenza complementare non versati dal cedente; i contributi destinati alla previdenza complementare seguono le regole di tutela previste per i crediti di lavoro.
Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 67/2026, R.G. 1717/2025, pubbl. 20 gennaio 2026 — giud. dott.ssa Elena Greco.
Un lavoratore sosteneva che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fosse discriminatorio perché la società avrebbe licenziato, con le medesime motivazioni, soltanto personale di origine straniera. Il Tribunale ha respinto la prospettazione: l'allegazione era rimasta priva di prova concreta e, in particolare, la società aveva dimostrato che nel reparto interessato continuavano a lavorare altri dipendenti stranieri non licenziati. La discriminazione non può essere affermata solo sulla base dell'appartenenza a una categoria vulnerabile: occorre indicare elementi oggettivi dai quali risulti che proprio il fattore protetto abbia inciso sulla scelta datoriale, tramite un confronto concreto con lavoratori in situazione analoga trattati più favorevolmente.
Principio affermato: la discriminazione diretta richiede la prova che il fattore protetto abbia inciso sulla scelta datoriale; non basta l'appartenenza a una categoria vulnerabile, occorre un confronto concreto con lavoratori comparabili trattati più favorevolmente.
Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 723/2026, R.G. 2004/2024, pubbl. 3 giugno 2026 — giud. dott.ssa Emilia Antenore.
Il Tribunale ha accertato che i contratti a termine e le successive proroghe non erano mai stati sottoscritti dal lavoratore e risultavano quindi privi della forma scritta richiesta ad substantiam, con conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine. Il licenziamento era formalmente giustificato dal mancato superamento del periodo di prova, ma il giudice ha rilevato che, in assenza di un contratto scritto, non può esistere validamente un patto di prova: il fatto posto a base del recesso è giuridicamente inesistente. Richiamando i più recenti orientamenti della Cassazione e della Corte costituzionale, ha qualificato la fattispecie come insussistenza del fatto materiale, con applicazione della tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 (reintegra, indennità risarcitoria di sei mensilità, retribuzioni arretrate).
Principio affermato: senza forma scritta il termine è nullo; senza forma scritta è nullo anche il patto di prova; il licenziamento fondato su una prova inesistente equivale a un recesso privo di fatto, con conseguente reintegra.
Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 506/2026, R.G. 2802/2025, pubbl. 21 aprile 2026 — giud. dott.ssa Simona Improta.
Un lavoratore assunto come responsabile delle risorse umane con contratto a tempo determinato di un anno era stato licenziato per giusta causa dopo poco più di due mesi. La società, rimasta contumace, non ha dimostrato né la fondatezza degli addebiti né il rispetto della procedura disciplinare. Il rapporto a tempo determinato può essere interrotto prima della scadenza solo per una vera giusta causa o per impossibilità sopravvenuta: in caso di recesso anticipato illegittimo il lavoratore ha diritto a tutte le retribuzioni che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto. L'azienda è stata condannata a pagare € 46.497,97, comprensivi di retribuzioni residue, TFR, ferie e permessi maturati sino alla scadenza.
Principio affermato: chi assume a termine non può liberarsi del lavoratore prima del tempo senza una causa realmente grave e provata; in caso contrario, paga tutto il periodo residuo.
Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 703/2026, R.G. 3122/2025, pubbl. 26 maggio 2026 — giud. dott.ssa Elena Greco.