29/03/2026
Il Tribunale di Milano si è pronunciato sul recesso anticipato nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a termine.
Due collaboratori erano stati incaricati di attività di supporto politico e comunicazione, con contratti destinati a durare fino alla fine del mandato parlamentare del committente. Nel febbraio 2025, tuttavia, gli incarichi erano stati revocati con effetto immediato, richiamando in modo generico la perdita del rapporto fiduciario e presunti profili di inidoneità professionale.
Il giudice ha ritenuto illegittimo il recesso. I contratti prevedevano infatti la possibilità di scioglimento anticipato esclusivamente per giusta causa, la cui prova incombeva sul committente. Quest’ultimo, peraltro, non si è neppure costituito in giudizio, con conseguente totale mancanza di prova.
Secondo il Tribunale, in caso di recesso anticipato privo di giusta causa da un contratto a termine, il danno può essere liquidato in misura pari ai compensi che il collaboratore avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del rapporto.
La convenuta è stata quindi condannata a corrispondere circa 147.900 euro a una collaboratrice e 153.000 euro all’altro collaboratore, oltre interessi e rivalutazione.
La decisione ribadisce che anche nei rapporti parasubordinati il recesso anticipato non è libero quando il contratto lo subordina alla sussistenza di una giusta causa.
Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza n. 1191/2026 (R.G. 11061/2025), giud. Franco Caroleo.