20/06/2026
Con la sentenza n. 630/2026, R.G. 270/2026, Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro (Pres. rel. Giovanni Casella), pubblicata il 3 giugno 2026, la Corte ribadisce un principio fondamentale in materia di trasferimento del lavoratore: quando il provvedimento viene impugnato, non basta richiamare genericamente esigenze aziendali, ma il datore di lavoro deve dimostrare in giudizio l’esistenza di concrete ragioni tecniche, organizzative o produttive che lo giustificano.
Nel caso esaminato, l’azienda aveva disposto il trasferimento del dipendente da un impianto a un altro, sostenendo l’esistenza di una situazione di incompatibilità ambientale e di esigenze organizzative legate all’andamento dell’attività produttiva. Tuttavia, secondo la Corte, tali affermazioni sono rimaste prive di adeguata prova. Non è stato dimostrato alcun collegamento concreto tra la presenza del lavoratore e le difficoltà organizzative invocate, né è stata fornita una spiegazione specifica delle ragioni che avrebbero reso necessario il trasferimento.
La Corte ricorda che il trasferimento non deve necessariamente contenere la motivazione nella comunicazione indirizzata al lavoratore, ma, quando la sua legittimità viene contestata, spetta al datore di lavoro dimostrare in giudizio la reale esistenza delle ragioni poste a fondamento della decisione. In mancanza di tale prova, il provvedimento deve essere annullato.
Particolarmente interessante è anche il principio affermato in tema di comportamento del lavoratore. La Corte chiarisce che l’accettazione temporanea del trasferimento o la disponibilità a prendere servizio presso la nuova sede non costituiscono acquiescenza né rinuncia all’impugnazione. Il lavoratore può infatti adeguarsi all’ordine datoriale per evitare conseguenze disciplinari, senza perdere il diritto di contestarne successivamente la legittimità.
La decisione conferma quindi che il trasferimento non può essere utilizzato come strumento discrezionale di gestione del personale: le ragioni organizzative devono essere reali, concrete e dimostrabili, e il relativo onere probatorio grava integralmente sul datore di lavoro.