01/05/2023
Il caso: la lettera di assunzione richiamava il CCNL Pulizie; la lavoratrice ha chiesto il CCNL Sanità privata non medici in base alle mansioni e al contesto sanitario. Il Tribunale di Milano (sent. n. 1229, 5.4.2023) ha respinto: i CCNL hanno natura negoziale e vincolano solo per adesione o rinvio nel contratto individuale; non hanno efficacia erga omnes. Le mansioni incidono su inquadramento e livello dentro il CCNL applicato, non legittimano da sole il cambio di CCNL, salvo accordo tra le parti, mutamento dell’attività prevalente dell’impresa o adesione effettiva a un diverso CCNL. Per superare il CCNL pattuito occorre dedurre e provare la violazione dell’art. 36 Cost., usando i minimi del CCNL rappresentativo pertinente come parametro di sufficienza retributiva per ottenere differenze di paga (e relative incidenze), non l’automatico “trasloco” al CCNL sanità.