29/03/2026
Il Tribunale di Busto Arsizio ha ribadito che il semplice collegamento tra più società o la successione di appalti non è sufficiente per riconoscere la codatorialità o l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore sosteneva che diverse società avessero operato come un unico datore di lavoro e chiedeva il riconoscimento dell’anzianità maturata presso precedenti aziende, anche ai fini della contestazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Il giudice ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l’unicità del centro di imputazione richiede la prova di elementi specifici: un’unica struttura organizzativa, un centro direttivo unitario e, soprattutto, l’utilizzazione promiscua della prestazione lavorativa da parte delle diverse imprese.
Nel caso concreto, tali presupposti non sono stati dimostrati.
Esclusa la codatorialità e applicato il contratto collettivo effettivamente vigente, il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La decisione conferma che la prova dell’unicità del datore di lavoro, in presenza di più società, richiede elementi rigorosi e non può fondarsi sul solo collegamento economico o organizzativo tra imprese.
Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, sentenza n. 123/2026 (R.G. 737/2025), pubblicata l’11 febbraio 2026, giud. Franca Molinari.