29/03/2026
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di una giornalista che chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato come collaboratrice fissa, ai sensi dell’art. 2 del contratto nazionale giornalisti, con richiesta di differenze retributive per oltre 450.000 euro.
La ricorrente collaborava da molti anni con un quotidiano attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, redigendo articoli per il supplemento economico e per altri inserti.
Secondo il giudice, tuttavia, non sono emersi gli elementi tipici della subordinazione giornalistica. Dall’istruttoria è risultato che la collaboratrice lavorava da Roma, non disponeva di una postazione in redazione, poteva proporre autonomamente articoli o accettare quelli suggeriti dalla redazione ed era libera di organizzare tempi e modalità della prestazione.
Elemento decisivo, secondo la giurisprudenza, è la stabile messa a disposizione delle proprie energie lavorative tra una prestazione e l’altra, al fine di garantire la copertura continuativa del servizio informativo. Tale requisito, nel caso concreto, è risultato assente.
In mancanza di un vincolo di disponibilità permanente e di una responsabilità stabile su uno specifico settore informativo, il Tribunale ha quindi ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come collaborazione autonoma, rigettando la domanda della giornalista.
Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza n. 568/2026 (R.G. 5601/2024), pubblicata il 3 marzo 2026, giud. Francesca Saioni.